Amnistia fiscale e reato di truffa agli enti assistenziali – aggiornamenti

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15977089_1388192951231375_1806770582030127313_nCon il 2017 inizia un altro anno durante il quale il fisco svizzero permetterà ancora ai suoi contribuenti di poter aderire, senza incorrere in ammende e procedimenti penali, all’amnistia fiscale, attraverso una domanda scritta ed inviata con raccomandata all’amministrazione fiscale cantonale.

Questa denuncia spontanea permette ai contribuenti, come già ripetuto e scritto molte volte, di dichiarare il proprio intero patrimonio ovunque esso si trovi. I contribuenti potranno informare il fisco ancora per tutto il 2017, tenendo ben presente che da gennaio 2018 inizierà lo scambio di informazioni automatiche tra un paese e l’altro e, dunque, da quel momento, più elevato sarà il rischio che l’amministrazione fiscale venga a conoscenza di patrimoni, esistenti all’estero, non ancora dichiarati.

Bisogna ricordare che, al di là dello scambio automatico di informazioni che riguarderà i conti bancari, il fisco dispone anche di altri strumenti, come ad esempio, l’interrogazione del catasto, banca dati pubblica ed accessibile a tutti, nella quale tutti gli immobili sono registrati e, dunque, semplicemente con i dati anagrafici si può agevolmente risalire al proprietario.

Quanto ai supplementi di imposta da pagare sugli ultimi 10 anni, come prevede l’amnistia fiscale, va detto che il calcolo viene effettuato caso per caso e tiene conto di molteplici fattori, quali, ad esempio, i redditi percepiti annualmente, le deduzioni di imposta che l’amministrazione fiscale prevede (ad esempio a Ginevra una coppia sposata ha una deduzione di imposta annuale di 165.678 franchi e, dunque, se ha una fortuna di 150.000 franchi, non pagherà alcuna imposta), la fortune già esistente in Svizzera, etc.

Sottolineo che la doppia imposizione è vietata dalle convenzioni internazionali (l’Italia e la Svizzera hanno sottoscritto una convenzione il 9 marzo 1976 entrata in vigore il 27 marzo 1979) e, dunque, se le imposte sono state già pagat nel paese ove i beni si trovano, le stesse imposte nn verranno richieste anche nel paese ove si è contribuenti. Per quanto riguarda i beni immobili, dunque, nessuna imposta immobiliare verrà richiesta, posto che le imposte immobiliari sono di esclusiva comptenza dello Stato ove gli immobili si trovano. Ma in Svizzera viene comunque calcolato il valore locativo, calcolato secondo una percentuale forfettaria del 4,5% a partire dal valore commerciale degli immobili. Detto valore locativo viene poi aggiunto ai propri redditi, come se gli immobili in questione fossero, di fatto, affittati. Se, poi, questa addizione vada ad incidere o meno sullo scaglione di riferimento oppure no (cioè se il contribuente andrà a pagare qualcosa in più), questo dipenderà da caso a caso, tenendo anche conto delle precedenti dichirazioni fiscali. A fronte della presentazione della denuncia spontanea, il reddito potrebbe, in effetti, aumentare fino a determinare uno scaglione impositivo superiore e, in questo caso, il contribuente potrebbe vedere aumentate le imposte da pagare. Ma non è detto: in caso di patrimoni di scarso valore (come una piccola casa, un conto corrente di scarso valore, una pensione minima), il contribuente non dovrebbe subire differenze.

Quanto alle imposte sulla “fortune”, questa verrà calcolata sommando il patrimonio già presente in Svizzera a quello presente in un altro Stato (valore degli immobili, denaro depositato in banca, investimenti, etc.) e il totale, verrà utilizzato per calcolare il tetto imponibile (che va dallo 0,34% all’1%).

Nonostante tutto, a fronte di questa possibilità, molti ritengono ancora che non sia opportuno procedere ad autodenunciarsi, dimenticando, pero’ che se non lo fanno un domani a subirne le conseguenze saranno i figli che erediteranno dei beni che per il fisco svizzero non esistono e se l’amnistia fiscale non sarà piu’ in vigore, avranno non pochi problemi da risolvere. Consiglio, quindi, di riflettere bene prima di prendere una decisione che possa pregiudicare la tranquillità dei propri discendenti in futuro.

Quanto al reato di truffa agli enti assistenziali, entrato in vigore dal 1 ottobre 2016, va detto che, spirato il termine del 31.12.2016 (concesso dal Consigliere Mauro Poggia a coloro che beneficiano di aiuti sociali e che non avevano dichiarato l’intero proprio patrimonio in sede di richiesta di aiuti o di rinnovo), per inviare una domanda di regolarizzazione con raccomandata, il Procuratore Generale darà corso alle indagini del caso a partire da quest’anno. Tutti coloro che non avranno inviato la domanda di regolarizzazione nel predetto termine, rischiano, dunque, di incorrere, da questo momento in poi, nelle sanzioni penali previste dalla normativa che includono, per le persone che non abbiamo nazionalità svizzera, l’espulsione dal paese, per non parlare della restituzione di quanto indebitamente percepito. Sottolineao che i 7 anni previsti possono diventare 15 nel caso di riconoscimento del reato di truffa.

Quanti, invece, abbiano aderito all’iniziativa messa in campo da Poggia (ricordiamo che Ginevra è stato l’unico cantone che non solo ha debitamente informato tutti gli assistiti, ma che ha anche previsto un breve periodo di tempo per regolarizzarsi), non saranno soggetti a procedimenti penali, né all’espulsione, ma, in qualche caso, dovranno procedere alla restituzione, in tutto o in parte, di quanto percepito.
Bisognerà, ora, attendere che gli uffici preposti facciano i calcoli per stabilire se vi sarà restituzione oppure no.

Infine, come di consueto, indico le date per le consulenze legali presso la sede della Società delle Associazioni Italiane di Ginevra (SAIG) nel mese di febbraio: lunedì 6 e 20 dalle 14 alle 17.

Avv. Alessandra Testaguzza

 

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