All’esito della votazione del novembre 2010, la Confederazione svizzera decise una variazione alla Costituzione federale. Questo ha portato l’amministrazione federale ad approvare, il 20 marzo 2013, una legge di riforma del codice penale svizzero, con entrata in vigore il 1 ottobre di quest’anno. Tale riforma, prevede un procedimento penale a carico di coloro che non hanno denunciato di possedere beni all’estero, con il corollario dell’espulsione da 5 a 15 anni per chi non ha nazionalità svizzera. Ecco, dunque, che l’ipotesi di un’amnistia sociale, come descritta dal consigliere di Stato Mauro Poggia, incaricato del Dipartimento dell’Impiego, degli Affari Sociali e della Salute (DEAS), da noi intervistato a tal proposito il 2 maggio 2016, si sarebbe, infine, concretizzata nella possibilità di autodenunciarsi, fino al 31.12.2016, alle autorità erogatrici degli aiuti sociali onde evitare, almeno, il procedimento penale e, quindi, di conseguenza, l’espulsione.
Carmelo Vaccaro (coordinatore della SAIG) e l’Avv. Alessandra Testaguzza (consulente legale dell’associazione), per poter meglio informare i concittadini italiani interessati da questi provvedimenti, l’11 ottobre scorso hanno incontrato Marinella De Nardin Lugand, Direttrice del Servizio di Prestazioni Complementari (SPC), la quale ha confermato tale procedura e l’invio alle 90.000 famiglie interessate di un’informativa recante il provvedimento e la procedura da seguire da oggi al 31.12.2016.
La SAIG, prevederà delle sessioni informative in sede in date ed orari dedicati soltanto a questo argomento per accogliere tutti coloro che, direttamente interessati o meno, vogliano avere informazioni ancora più dettagliate sulla riforma e sulle sue interazioni con l’amnistia fiscale. Non dimentichiamo, difatti, che nella quasi totalità dei casi, chi ha usufruito di aiuti sociali senza denunciare i propri beni esistenti all’estero, non ha denunciato tali beni neanche al fisco svizzero e, pertanto, in difetto di una preventiva adesione all’amnistia fiscale, il rischio è anche di pagare le ammende (che, ricordiamo, vanno da 1/3 a 3 volte l’importo dell’imposta evasa) al fisco.
Per favorire la piu’ ampia informazione possibile, si pubblica, qui di seguito, la comunicazione fatta pervenire dal DEAS, debitamente tradotta, e recante le predette novità legislative.
“Comunicato del dipartimento dell’impiego, degli affari sociali e della salute
Nuove disposizioni legali in caso di frode alle prestazioni sociali
Nuove disposizioni legali del codice penale svizzero, entrate in vigore il 1 ottobre 2016, aggravano le sanzioni nei confronti dei beneficiari delle prestazioni di assicurazione sociale o di aiuto sociale, che non dichiarano – anche solo parzialmente – gli elementi determinanti per ottenere le prestazioni. Dal 1 ottobre, la frode, anche involontaria, alle prestazioni sociali comporta sistematicamente dei procedimenti penali che, per i beneficiari stranieri implicano come regola generale un’espulsione dal territorio. In ragione della gravità delle conseguenze – individuali o familiari – che derivino dall’entrata in vigore di queste nuove disposizioni legali (art. 66a et 148a del codice penale svizzero), M. Mauro Poggia, consigliere di Stato incaricato del dipartimento dell’impiego, degli affari sociali e della salute (DEAS), in accordo con il Procuratore generale, ha deciso di rinunciare a denunciare penalmente le persone che, spontaneamente, da oggi al 31 dicembre 2016, comunicheranno gli elementi che non erano stati presi in considerazione nel calcolo delle loro prestazioni.
I beneficiari di assicurazione sociale o di aiuto sociale che non abbiano, o che non abbiano totalmente, dichiarato lo stato reale della loro situazione finanziaria ai servizi cantonali delle prestazioni sociali, sono invitati a regolarizzare la posizione entro il 31 dicembre 2016. Fino a tale data – sempre che la domanda di regolarizzazione si faccia spontaneamente e che venga trovato un accordo ragionevole− non sarà disposta alcuna denuncia penale nei loro confronti. In caso di mancata regolarizzazione spontanea da oggi alla fine dell’anno 2016, le situazioni portate a conoscenza del DEAS saranno penalmente denunciate.
Le nuove sanzioni previste in caso di frode alle prestazioni sociali hanno conseguenze pesanti sia per i residenti svizzeri che per i residenti stranieri sul territorio svizzero. Questi ultimi rischiano, oltrettutto, l’espulsione dal territorio svizzero per una durata che va dai 5 a 15 anni, permettendo la legge al giudice, ch’egli possa solo eccezionalmente tener conto di circostanze particolari della persona condannata. Le nuove sanzioni si applicano a tutte le infrazioni commesse dall’entrata in vigore di queste disposizioni legali, nello specifico, dal 1 ottobre 2016, ma anche per quelle iniziate prima di questa data ed ancora in corso. Anche le persone che non avranno regolarizzato la loro situazione prima del 31 dicembre 2016, saranno passibili delle predette sanzioni penali.
Il DEAS ha fatto pervenire una lettera a tutti i beneficiari di prestazioni accordate dal servizio per le prestazioni complementari, dall’Hospice général e/o dal servizio dell’assicurazione malattia, al fine di mettere a conoscenza di tutti queste nuove disposizioni legali, applicabili ormai in tutta la Svizzera. La comunicazione esorta tutti i beneficiari interessati senza che il sospetto sia generalizzato, a regolarizzare la loro situazione e sottolinea che tutti i beneficiari di prestazioni complementari cantonali perdono il diritto alle prestazioni se soggiornano fuori del cantone per piu’ di tre mesi all’anno.
I servizi interessati sono stati informati di queste modifiche e sono pronti a ricevere le domande di regolarizzazione. Queste ultime dovranno essere fatte pervenire esclusivamente tramite servizio postale presso il o i servizi che erogano le prestazioni sociali. I beneficiari che inoltreranno le domande di regolarizzazione, riceveranno una comunicazione di ricezione che:
• conferma che non sarà intrapresa alcuna denuncia penale se ne ricorreranno le condizioni previste;
• spiega le procedure da intraprendere:
• indica i documenti da produrre”.
La SAIG e l’Avv. Alessandra Testaguzza rimangono a disposizione di tutti coloro che volessero delle informazioni supplementari a proposito dell’argomento trattato nelle seguenti date: 26 e 28 ottobre; 8, 9, 18, 23 e 30 novembre 2016 dalle 14 alle 17.
Telefonare dalle 09:00 alle 11:00 a Carmelo Vaccaro, 022 700 97 45 oppure inviare un’e-mail a: carmelo.vaccaro@infomaniak.ch – info@saig-ginevra.ch
Avv. Alessandra Testaguzza