AMNISTIA FISCALE

Pace fiscale, la rottamazione ter 2019

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Pace fiscale, la rottamazione ter 2019

“Forse non tutti sanno che” – la rubrica dell’Avv. Alessandra Testaguzza

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 293 del 18 dicembre 2018 la Legge di conversione del decreto fiscale 119/2018 contenente le misure fiscali urgenti tra le quali rientra la rottamazione-ter.

Nel decreto fiscale collegato alla legge di Bilancio 2019, il governo Conte ha messo in campo una nuova tipologia di rottamazione che sembra ancora più conveniente, rispetto alle prime due rottamazioni proposte precedentemente, per i contribuenti italiani che abbiano ancora delle pendenze con il fisco italiano.

Nella cosiddetta “pace fiscale”, in particolare all’art. 3 di detto decreto, è stata prevista una nuova rottamazione delle cartelle esattoriali e dei ruoli scaduti affidati agli agenti della riscossione dal 1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2017 e che consente la cancellazione definitiva del debito pagando solo il ruolo senza sanzioni e senza interessi di mora o sanzioni e somme aggiuntive.

È stato previsto anche il condono delle cartelle fino a 1000 euro notificate dal 2000 al 2010 che beneficeranno dello stralcio automatico e quindi della cancellazione totale del debito, compresi interessi e sanzioni. Nel nuovo condono 2019 rientrano anche multe stradali e bolli auto.

Quali le novità?

Anzitutto il numero massimo delle rate viene elevato da dieci a diciotto, eliminando la necessità che tali rate siano tutte di pari importo. L’ammontare della prima e della seconda rata, è pari al 10% delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione. Il termine di scadenza delle rate viene modificato: per la prima e la seconda rata rimane fermo il termine del 31 luglio e del 30 novembre dell’anno 2019. Con riferimento alle restanti rate, si chiarisce che esse sono di pari ammontare e scadono il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2020.

Ma come funziona concretamente la rottamazione ter?

I contribuenti per mettersi in regola con le cartelle di pagamento scadute e non pagate dal 1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2017 potranno presentare una domanda di adesione tramite la modulistica messa a disposizione dagli uffici dell’Agenzia della Riscossione (che ha sostituito l’Equitalia) entro e non oltre il 30 aprile del 2019 ed avranno la possibilità di pagare l’importo diciamo “condonato” o in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2019 oppure in 18 rate in 5 anni.

E’ lo stesso agente di riscossione ad indicare i dati necessari ai debitori per individuare le cartelle da condonare e ad indicare le somme da pagare per mettersi in regola. La comunicazione potrà avvenire o allo sportello oppure tramite il sito internet. Nella domanda andrà indicata la modalità di pagamento da parte del debitore, a rate o in unica soluzione.
Va detto che il “risparmio”, a seconda dei casi, è molto interessante. Mi è capitato di svolgere un controllo e di inoltrare una domanda per un contribuente residente in Svizzera per il pagamento di € 52.000,00 circa. Ebbene, all’esito dei conteggi, è risultata una somma dovuta pari ad € 24.000 circa, pagabile ogni tre mesi per 5 anni. Meno della metà delle somme richieste nelle cartelle.

Conviene, dunque, cominciare a prendere in considerazione tale possibilità. La SAIG mette a disposizione, presso la sua sede, un punto di informazione circa questa procedura sia organizzando una conferenza il 15 febbraio 2019 dalle ore 19.00 durante la quale la sottoscritta potrà rispondere ai vari quesiti in merito, sia prevedendo delle sessioni informative due volte al mese secondo il calendario che verrà pubblicato nella Notizia di Ginevra.
Anche nel 2019, la dirigenza SAIG, di concerto con la sottoscritta, ha confermato la disponibilità di accogliere la richiesta di molti italiani a Ginevra, di poter usufruire del servizio di informazione legale vertente su problematiche di comune interesse quali, successioni a causa di morte, diritto immobiliare, donazioni, accettazione e rinunce di eredità, etc.

Per informazioni e conferma delle date delle sessioni informative, telefonare allo 022 700 97 45 dal lunedì al venerdì in orari di ufficio.

Si informa che la presente rubrica sarà pubblicata nel mensile La Notizia di Ginevra ed affronterà temi legali di vario genere.

Avv. Alessandra Testaguzza

Intervista a Mauro Poggia

Muro Poggia

Intervista a Mauro Poggia sul Servizio di prestaIl 18 ottobre scorso, il Consigliere di Stato Mauro POGGIA, incaricato del Dipartimento DEAS, ha risposto ad alcune domande all’uopo predisposte dalla SAIG per fare il punto della situazione riguardante il Servizio di prestazioni complementari ad un anno dall’entrata in vigore della nuova normativa penale.
Di seguito le domande con le relative risposte:

Qual’è il bilancio da un anno dall’entrata in vigore della normativa penale che prevede la truffa agli enti assistenziali ? Ci sono già denunce o procedimenti penali in corso?

Il mio Dipartimento dell’impiego, affari sociali e salute (DEAS) ed il servizio di prestazioni complementari ha preso atto di 721 « denunce spontanee » (numero al mese di settembre). Questo l’ammontare, all’oggi, delle persone lMuro Poggiaa cui situazione finanziaria non le avrebbe autorizzate ad usufruire di aiuti sociali, o le avrebbe autorizzate in misura differente,
L’ammontare delle restituzioni atteso, sulla base dei dossier già trattati, si eleva a più di 17 milioni di franchi. Stimiamo, in maniera prudenziale, di poter recuperare fino a 25 milioni di franchi in totale. A questo aggiungasi la trattazione ci circa 3000 comunicazioni indirizzate ai beneficiari di prestazioni sociali e che sono tornati al mittente.

Quanto alle denunce e/o procedimenti penali in corso, all’oggi non è stata fatta alcuna denuncia penale da parte del Servizio di prestazioni complementari per quanto riguarda tutte le persone che si erano auto-denunciate nel temine previsto per regolarizzare la propria situazione. Per quanto riguarda, invece, le persone che non si sono auto-denunciate entro il 31 dicembre dello scorso anno, potranno intervenire in futuro delle denunce penali, a seguito delle direttive trasmesse dal Procuratore generale.

Ci sono molte persone che hanno deciso di rinunciare agli aiuti sociali e di rientrare in patria per evitare di auto-denunciarsi e di restituire il denaro indebitamente percepito. Quali conseguenze potrebbero subire queste persone ?

All’esito delle stime effettuate dai miei servizi, soltanto una sessantina di persone, di varie nazi9onalità, hanno rinunciato alle prestazioni complementari, ma nessuna di esse ha lasciato Ginevra.

Quali sono gli strumenti a disposizione del Suo Dipartimento (DEAS-SPC) per recuperare il denaro indebitamente percepito ?
Lo strumento già a disposizione ed utilizzato al fine di recuperare (in tutto o in parte) i credito, è di pignorare le rendite AVS/AI delle persone che abitano all’estero e che percepiscono rendite dalla Svizzera. Altri strumenti sono allo studio per poter arrivare a far vendere gli immobili all’estero.

Esiste un canale di comunicazione e coordinamento con l’Amministrazione fiscale cantonale la quale dà le autorizzazioni a lasciare la Svizzera e ritornare in patria o trasferirsi in un altro paese, al fine di scoprire se vi sono partenze da parte di beneficiari di aiuti sociali?

No. Non esiste questo tipo di comunicazione ma la collaborazione trasversale dei servizi dello Stato è chiamata a rinforzarsi prossimamente ed una decisione è già stata presa, in questo senso dal Consiglio di Stato lo scorso 18 ottobre.

Corrisponde al vero che vi è la possibilità di pignorare le pensioni svizzere anche in caso di trasferimento all’estero e di bloccare i conti bancari svizzeri ai sensi dell’art 25 della LPP? E in questo caso, il segreto bancario, ancora esistente per i conti in Svizzera intestati a contribuenti svizzeri, potrebbe rappresentare un ostacolo?

Certamente, sia per quanto riguarda il pignoramento delle pensioni AVS/AI, sia per quanto riguarda il blocco degli importi da restituire allo Stato sui conti bancari. Ma soltanto in Svizzera. Per i conti all’estero non è possibile a meno di non intraprendere una procedura all’estero.

Con lo scambio automatico di informazioni e la collaborazione accresciuta dei nostri servizi, questo non sarà più un problema in futuro. Ma noi preferiamo sempre privilegiare delle soluzioni di tipo transattivo al fine di trovare un accordo.

Ringraziamo il Consigliere di Stato, Mauro Poggia, per pronte risposte ai nostri quesiti.zioni complementari ad un anno dall’entrata in vigore della nuova normativa penale

AMNISTIA FISCALE – Ultima chance per autodenunciarsi al fisco svizzero

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Oramai se parla e se ne discute da tempo. La stampa, locale ed estera, sta informando costantemente i residenti svizzeri. Le informazioni sono alla portata di tutti ma è bene che anche la SAIG, ch, antesignana a Ginevra fin dal 2015, continui a pubblicare la notizia.

Con la fine di quest’anno, verrà a terminare l’Amnistia fiscale parziale svizzera che ha dato e darà ancora per qualche mese la possibilità ai contribuenti di denunciare spontaneamente al fisco il patrimonio posseduto all’estero. La denuncia spontanea permette di evitare ammende e procedimenti penali che saranno, invece, a carico di chi, a partire dal 1 gennaio 2018, subirà dei controlli, che daranno esito positivo, grazie allo scambio automatico di informazioni tra un paese e l’altro (EAR: échange automatique de renseignements).

Tutte le banche e gli istituti finanziari sono obbligati a comunicare al fisco della residenza dei propri correntisti/investitori, l’esistenza di posizioni finanziarie presso le proprie sedi e, dunque, invieranno informazioni che le autorità fiscali del paese di residenza potranno utilizzare per far emergere gli evasori fiscali. Perché, sì, di evasione fiscale si tratta.

Attenzione dunque, a sottovalutare questo genere di scambi sulle proprie sostanze, convinti che in fondo a nulla porteranno o che nulla sarà intrapreso dalle autorità fiscali interessate. Questa leggerezza potrebbe portare a conseguenze anche importanti sia a livello finanziario (ricordiamo che le ammende in Svizzera vanno da 1/3 fino a 3 volte tanto gli importi delle imposte evase, oltre al supplemento di imposta per gli ultimi 10 anni. Ciò significa che se il supplemento di imposta per 10 anni viene quantificato in 10.000 franchi, a questi andrà aggiunta anche l’ammenda che può arrivare fino a 30.000 franchi e, quindi, si dovranno pagare ben 40.000 franchi), sia a livello penale, nel caso di evasione di grandi capitali o di produzione di false dichiarazioni e/o falsi documenti finalizzati a nascondere le reali finanze.

Le convenzioni internazionali, all’uopo predisposte, stabiliscono chiaramente che tutti i paesi che ne fanno parte, sono obbligati a prestarsi reciproca assistenza amministrativa per poter controllare i propri contribuenti. Il fisco svizzero sembra, in questo senso, piuttosto determinato a recuperare i capitali sommersi e dal gennaio del prossimo anno inizierà senza dubbio ad utilizzare questo tipo di risorse.

Voglio anche sottolineare che, oltre allo scambio automatico di informazioni, esiste anche la possibilità per il fisco di fare ricerche mirate sui singoli o su categorie di contribuenti. Questo per dire che vi sono diversi strumenti atti a far emergere le situazioni non ancora denunciate.

Il fatto, poi, che molti pensano che lasciando la Svizzera entro quest’anno, per tornare nel proprio paese di origine, si possa impunemente non presentare una denuncia spontanea né essere controllati nel futuro, avverto che questo è un tipo di scappatoia che potrebbe trasformarsi in una spada di Damocle. Nulla impedirà al fisco di andare a controllare singolarmente ciascun ex residente e procedere, se del caso al recupero di quanto dovuto per il periodo in cui era un suo contribuente. Detto recupero, tra l’atro, in caso di pensioni percepite in Svizzera, diventa anche piuttosto agevole, dal momento che dette pensioni possono essere facilmente pignorate secondo le leggi elvetiche e calcolando un minimum vitale anche inferiore se si vive in uno Stato in cui più basse sono le spese per vivere.

Data limite per inviare una raccomandata o presentare un dossier direttamente negli uffici è il 31 dicembre 2017. Chi invierà denunce spontanee oltre quella data non rientrerà nei benefici dell’amnistia, come confermato dalle amministrazioni fiscali locali e da Berna.

Se non si dovesse essere in possesso, entro questa data, di tutti i documenti necessari richiesti per il dossier, si potrà intanto inviare una semplice dichiarazione, sempre con raccomandata ricevuta di ritorno, nella quale si esprime chiaramente la propria volontà di aderire all’amnistia fiscale specificando che i relativi documenti verranno inviati successivamente non appena disponibili e poi rivolgersi ad un professionista del settore per completare la procedura con tutti i conteggi ed i cambi di valuta come previsti dalla prassi.

In conclusione: in questa fase si ha ancora tutto il tempo per potersi mettere in regola, non solo per sé stessi ma soprattutto per i propri figli che un domani erediteranno beni non denunciati e che non potranno essere denunciati senza incorrere in ammende.

Il consiglio è, dunque, di valutare attentamente rischi e benefici e di prendere la giusta decisione prima della scadenza dei termini.

Per maggiori informazioni continuano gli incontri informativi nei locali SAIG, Av. Ernest-Pictet 10 – 1203 Genève, dalle 14 alle 17, i lunedì 18 e 25 settembre e tutti i lunedì del mese di ottobre.

Avv. Alessandra Testaguzza

In atto le procedure preliminari per lo scambio di informazioni fiscali tra la Svizzera e l’Unione Europea

Il 26 ottobre 2004 la Svizzera e l’Unione Europea hanno concluso l’Accordo sullo scambio automatico di informazioni relative ai conti finanziari.
Tale Accordo è stato approvato dall’Assemblea federale il 17 dicembre 2004 ed è entrato in vigore il 1 gennaio 2017.
Dal 1 gennaio 2017, dunque, è iniziato tra i paesi europei e la Svizzera la raccolta delle informazioni finanziarie per tutti i conti ancora esistenti dopo il 31 dicembre 2016.
Ciò significa che i conti correnti e le posizioni chiusi entro il 31 dicembre 2016 non faranno parte dello scambio automatico di informazioni dal 2018. Ma ATTENZIONE. Questo non significa che tali conti non potranno essere controllati. Significa soltanto che non faranno parte di scambio automatico, ma potranno essere oggetto di ispezione SU DOMANDA delle autorità preposte (articolo 5 dell’Accordo).
Le ispezioni su domanda, peraltro, possono avvenire anche a partire dal 1 gennaio 2017 dal momento che è in atto, come detto, la raccolta e lo scambio delle informazioni tra un paese e l’altro. Chi non è in regola con il fisco del paese di residenza, dunque, deve essere consapevole che si trova già in una posizione “di pericolo” di essere, diciamo così,” scoperto” dal fisco.
Ma quali sono, in definitiva, le informazioni che saranno scambiate?
L’articolo 2 dell’Accordo, prevede che vengano comunicati, per ciascun conto dichiarabile:
il nome, l’indirizzo, il NIF (numero di identificazione fiscale), data e luogo di nascita del titolare del conto; il numero di conto , il nome ed il numero di identificazione dell’Istituto finanziario dichiarante; il saldo o il valore riportato sul conto (compresi eventuali contratti di assicurazione o contratti di rendita) alla fine di ciascun anno di riferimento o altro periodo di riferimento adeguato, o se il conto è stato chiuso, il saldo di chiusura del conto stesso. Per quanto riguarda i conti di deposito, anche gli interessi versati o accreditati nel corso dell’anno.
Per quanto riguarda le procedure applicabili ai conti di persone fisiche, la Sezione III dell’Accordo distingue tra “conti di poco valore” e conti di valore elevato” per quanto riguarda i conti “preesistenti” (dopo il 31.12.2016).
Per i “conti di poco valore” per verificare se vi siano conti in una delle giurisdizioni soggette a dichiarazione, viene anzitutto valutato l’indirizzo di residenza del titolare del conto stesso. Viene poi prevista una ricerca per via elettronica nel caso in cui l’Istituto finanziario tenuto a dare le informazioni non utilizza un indirizzo di residenza aggiornato del titolare del conto. L’Istituto finanziario dovrà allora eseguire la ricerca sulle banche dati elettroniche e, sulla base dell’esistenza o meno di uno o più indizi, si potrà valutare se la persona è residente fiscalmente in una delle giurisdizioni tenute a dare le informazioni. Quali sono questi indizi?
Ad esempio un indirizzo postale, una cassetta delle lettere, in una delle giurisdizioni tenute a dare informazioni. Oppure uno o più numeri telefonici un ordine di versamento permanente su un conto gestito in una di dette giurisdizioni, una procura o una delega di firma data ad una persona residente nella giurisdizione stessa. Insomma, basta un indirizzo in Italia, o un numero telefonico italiano o una delega su conto concessa ad un residente in Italia, per fare in modo che l’istituto finanziario italiano presso il quale è esistente un conto, sia obbligato a dare le informazioni previste nell’Accordo.
Per i “conti di valore elevato” sono previste procedure di “esame approfondito” che comprendono sia banche dati elettroniche sia banche cartacee. A questo proposito, per quanto riguarda i Buoni postali fruttiferi cartacei, che moltissimi ritengono non avere alcun collegamento con la Posta ove sono stati emessi ed ove vengono ritirati. Ebbene non è così. Le banche dati cartacee possono far risalire a Buoni postali emessi fino a 30 anni fa. Attenzione, dunque, a non commettere errori nel non dichiarare detti Buoni nella convinzione che non possano essere rintracciati.
Atteso che le informazioni non possono essere in questo numero esaustive come meriterebbero, il supplemento verrà pubblicato nel prossimo numero di maggio.
Avv. Alessandra Testaguzza

Note a chiarimenti dell’interrogazione parlamentare del Sen. Claudio Micheloni.

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Di Alessandra Testaguzza e Carmelo Vaccaro

In riferimento alla notizia pubblicata su “l’altraitalia” il 24 marzo scorso e intitolata “Italiani in Svizzera. Valore locativo per gli immobili posseduti in Italia?”, circa l’interrogazione depositata dal Sen. Claudio Micheloni in Senato, si ritiene più che mai opportuno scrivere questa nota a chiarimenti di alcuni dei punti affrontati dal Sen. Micheloni.

Tramite la SAIG di Ginevra, difatti, come ormai noto a molti dei nostri connazionali residenti a Ginevra, la sottoscritta, di concerto con le istituzioni fiscali e sociali del cantone, segue questa materia da oltre un anno e mezzo e ritiene opportuno puntualizzare le argomentazioni sostenute al solo fine di favorire una migliore comprensione delle stesse, trattandosi di materia delicata ed anche non di semplice comprensione.

Il discorso va affrontato sotto un duplice punto di vista: quello fiscale e quello sociale, dal momento che si tratta di due argomenti diversi fra loro, anche se inevitabilmente connessi.

Anzitutto il profilo fiscale.
La Svizzera, a fronte delle auto-dichiarazioni dei suoi contribuenti che aderiscano all’amnistia fiscale messa in campo dal 2010, o che le inseriscano nelle dichiarazioni dei redditi stesse, applica delle tassazioni sui beni e redditi esistenti/percepiti in altri paesi.

E, dunque, per i beni immobili esistenti all’estero alcuni cantoni, fra cui quello di Ginevra, applicano innanzitutto il cosiddetto “valore locativo”, valore che il fisco calcola ed applica anche agli immobili in Svizzera. Tale valore locativo viene calcolato in base ad una percentuale convenzionale che a Ginevra è del 4,5% (a Zurigo è il 6%, in altri cantoni è del 4%) sul valore di mercato dell’immobile stesso. Inoltre, il valore di mercato viene aggiunto alla cosiddetta “fortuna”, la tassa patrimoniale che si applica sulla totalità del patrimonio.

Le imposte, quanto al valore locativo, sono federali (IFD) e cantonali (ICC) e vengono aggiunte ai redditi, proprio come se gli immobili fossero veramente affittati e producessero reddito.

Un esempio: se un immobile ha un valore di 100.000 franchi, il valore locativo per le imposte federali sarà di 4.500 franchi l’anno, mentre quello per le imposte cantonali sarà inferiore in quanto viene decurtato un 4% all’anno, fino ad un massimo di 10 anni (- 40%). Quindi su 100.000 il valore sarà, più o meno, di 2.700 franchi all’anno. I 7.200 franchi vengono aggiunti ai redditi percepiti in Svizzera (stipendi, pensioni, etc.). Ma questa operazione ha il solo scopo di stabilire il tetto imponibile totale (redditi svizzeri + valore locativo immobili in Svizzera e all’estero = percentuale impositiva), ma poi, per effettuare il calcolo finale di quante imposte verranno effettivamente pagate, la percentuale verrà moltiplicata escludendo il valore locativo da immobili all’estero. Significa che si pagheranno, forse delle imposte maggiorate, ma solo sui redditi svizzeri.

Stesso discorso per quanto riguarda la “fortuna”. Il valore di mercato dell’immobile all’estero verrà sommato a tutti gli altri valori (degli immobili in Svizzera, ad esempio, del denaro presente nei conti correnti, delle rendite, etc.) per stabilire, anche qui, il tetto impositivo, per stabilire, cioè, l’aliquota che poi verrà pagata. Ma una volta fatto questo, il valore dei beni immobiliari che siano all’estero (non anche del denaro, però, depositato in banche estere!) viene sottratto e si moltiplica la percentuale, maggiorata, per i beni in Svizzera (comprensivi anche, come detto, dell’eventuale denaro all’estero).

Un esempio: a Ginevra le percentuali sulla “fortuna” vanno dallo 0,34% per il primo scaglione (da 25.000 a 125.000 franchi di imponibile l’anno) all’1% per patrimoni che ammontano da 3.000.000 di franchi in su. Significa che se precedentemente il contribuente già pagava lo 0,34% all’anno (primo scaglione), e, a fronte della denuncia dei beni presenti all’estero, cambierà scaglione (il secondo scaglione va da 125.000 a 200.000 franchi), pagherà lo 0,38% (cioè uno 0,04% in più) sui beni in Svizzera (mobiliari e immobiliari) e sui beni all’estero (solo mobiliari).

Bisogna chiarire, poi, che si parla sempre di imponibile. Si deve, cioè, debitamente tenere conto delle deduzioni di imposta previste in ciascuno cantone. Per quanto riguarda Ginevra, ad esempio, una coppia di coniugi ha una deduzione di imposta annuale di 165.668 franchi. Significa che se questa coppia possiede una “fortuna” di 150.000 franchi in totale, non pagherà le imposte patrimoniali.

Considerando, ora, la Convenzione del 1976 intervenuta fra Italia e Svizzera per impedire la doppia imposizione ed evitare, quindi, che il contribuente paghi le imposte un due paesi diversi per gli stessi redditi o sugli stessi beni, è assolutamente corretto richiamarla in quanto, in effetti, si potrebbe profilare una doppia imposizione sui beni immobili, dal momento che viene prevista un’imposizione sia pure soltanto per stabilire la determinazione dell’aliquota.

Dal punto di vista di detta Convenzione va anche affrontato il discorso sulle pensioni erogate dall’INPS che vengono tassate in Svizzera, nonostante le stesse siano già tassate alla fonte. L’art. 19, difatti, prevede chiaramente che “le remunerazioni, comprese le pensioni, pagate da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale, ….., ad una persona fisica che ha la nazionalità di detto Stato, …., sono imponibili soltanto nello Stato contraente da dove provengono dette remunerazioni”. Tuttavia dette pensioni vengono soggette ad imposizione fiscale in Svizzera e, come da nota scritta inviata recentemente alla sottoscritta dall’amministrazione fiscale cantonale di Ginevra, che conferma questa prassi, i contribuenti potranno poi richiederne il rimborso in Italia. Anche questo sarebbe un punto da chiarire in sede istituzionale.

E passiamo al discorso sociale per coloro che hanno beneficiato di aiuti da enti assistenziali senza aver dichiarato l’intero patrimonio posseduto anche all’estero e che oggi non sono in regola neanche con il fisco.

Dal 1 ottobre 2016 è entrata in vigore una norma penale che punisce il reato di truffa agli enti assistenziali (art. 148a CP, introdotto dal n. I 1 della LF del 20 mar. 2015 – Attuazione dell’art. 121 cpv. 3-6 Cost. sull’espulsione di stranieri che commettono reati, in vigore dal 1° ott. 2016 – RU 2016 2329; FF 2013 5163) , non solo con ammende o reclusioni ma anche con l’espulsione dalla Svizzera ( 5 o 10 anni) per chi non sia, o non sia anche, cittadino svizzero (art. 66 a, co. e CP, introdotto dal n. I 1 della LF del 20 mar. 2015 – Attuazione dell’art. 121 cpv. 3-6 Cost. sull’espulsione di stranieri che commettono reati, in vigore dal 1° ott. 2016 – RU 2016 2329; FF 2013 5163) .

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—-Art. 148a CP: “Ottenimento illecito di prestazioni di un’assicurazione sociale o dell’aiuto sociale. 1 Chiunque, fornendo informazioni false o incomplete, sottacendo fatti o in altro modo, inganna una persona o ne conferma l’errore, ottenendo in tal modo per sé o per terzi prestazioni di un’assicurazione sociale o dell’aiuto sociale a cui egli o i terzi non hanno diritto, è punito con una pena detentiva fino a un anno o con una pena pecuniaria.
2 Nei casi poco gravi la pena è della multa.”

Art. 66 a, co. e CP: “1a. Espulsione. a. Espulsione obbligatoria. 1 Il giudice espelle dal territorio svizzero per un tempo da cinque a quindici anni lo straniero condannato per uno dei seguenti reati, a prescindere dall’entità della pena inflitta: e. truffa (art. 146 cpv. 1) a un’assicurazione sociale o all’aiuto sociale, ottenimento illecito di prestazioni di un’assicurazione sociale o dell’aiuto sociale (art. 148a cpv. 1).
2 Il giudice può rinunciare eccezionalmente a pronunciare l’espulsione se questa costituirebbe per lo straniero un grave caso di rigore personale e l’interesse pubblico all’espulsione non prevale sull’interesse privato dello straniero a rimanere in Svizzera. Tiene in ogni modo conto della situazione particolare dello straniero nato o cresciuto in Svizzera.
3 Il giudice può inoltre rinunciare a pronunciare l’espulsione se il fatto è stato commesso per legittima difesa discolpante (art. 16 cpv. 1) o in stato di necessità discolpante (art. 18 cpv. 1)”.—-

Ciò significa che chi ha richiesto degli aiuti sociali senza dichiarare tutti i suoi beni oppure non ha comunicato di essere venuto in possesso di tali beni dopo aver richiesto gli aiuti, è passibile non solo di un procedimento penale con pedissequa condanna, ma anche, qualora non avesse nazionalità svizzera, di espulsione. Tutti gli stranieri residenti in Svizzera rischiano di essere espulsi se commettono uno dei reati previsti dall’art. 66a, 1a CP, ma la cosa peggiore è, a mio avviso, la mancata informazione circa l’entrata in vigore di queste norme che potenzialmente potrebbero arrecare un pregiudizio irreparabile a molte delle famiglie straniere residenti in Svizzera da svariati anni, che qui hanno lavorato e contribuito attivamente all’economia locale.

Il cantone di Ginevra ha previsto per i suoi residenti una procedura atta ad evitare problemi penali ed espulsioni per coloro che avessero inviato una domanda di regolarizzazione entro e non oltre il 31 dicembre dello scorso anno. Molti dei nostri connazionali a Ginevra hanno aderito a questa iniziativa, ma molti altri no. Va anche detto che, tra i connazionali residenti a Ginevra ce ne sono molti che hanno taciuto di possedere molti beni in Italia (si parla di patrimoni che superano il milione di euro) e che hanno usufruito per moltissimi anni di aiuti sociali senza averne, in principio, il diritto. Ora saranno costretti a restituire somme per almeno 7 anni (che diventano 15 se viene riconosciuta la truffa).

Al momento non si ha giurisprudenza sul punto. Vedremo come il Tribunale Federale interpreterà e applicherà questa normativa.

Bene fanno, intanto, le istituzioni italiane a farsi parte diligente per chiarire con la Confederazione elvetica se vi siano doppie imposizioni che appesantiscono, anche all’estero, la posizione fiscale dei nostri connazionali residenti fuori dai confini domestici e che già in Italia sugli immobili sono costretti a pagare l’IMU come seconda casa pur in presenza di un unico, ed uno solo, immobile.

Avv. Alessandra Testaguzza e Carmelo Vaccaro

Incontro col Consigliere di Stato, Mauro Poggia. Service de prestations complémentaires, domande di regolarizzazione e restituzione delle somme indebitamente percepite.

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Sono questi i temi trattati in occasione dell’intervista, dello scorso 28 febbraio, durante la quale la SAIG, nella persona del Coordinatore Carmelo Vaccaro e la sottoscritta, si sono recati presso l’ufficio del Consigliere di Stato, Mauro Poggia, che si è reso disponibile a rispondere ad alcune domande relative ad un tema che molto interessa a coloro che hanno deciso di inviare la domanda di regolarizzazione agli uffici del SAM, dell’SPC e dell’Hospice Général entro il 31.12.2016 e che stanno aspettando, o hanno già ricevuto, gli esiti dei conteggi da parte degli uffici incaricati.

Come oramai noto, difatti, l’invio della domanda di regolarizzazione entro dicembre dello scorso anno, ha impedito le conseguenze penali (e l’espulsione) previste dalla normativa entrata in vigore dal 1 ottobre 2016, ma non la restituzione di quanto indebitamente percepito alla luce della denuncia della totalità del proprio patrimonio mai sinora dichiarato.

La normativa prevede la restituzione di almeno 7 anni delle somme, in tutto o in parte, percepite dagli enti assistenziali. 15 anni in caso di riconoscimento, da parte delle autorità giudiziarie competenti, del reato di truffa.

L’iniziativa proposta dal Consigliere Mauro Poggia, volta a risparmiare ai beneficiari di aiuti un procedimento penale e l’espulsione dalla Svizzera che si fossero autodenunciati entro la fine dello scorso anno, ha prodotto l’invio di circa 1872 domande di regolarizzazione, su 90.000 persone che percepiscono aiuti nel cantone di Ginevra e di 374 rinunce volontarie agli aiuti stessi.17352206_1459715254079144_4246231549582924052_n

Di queste domande ne sono gia state definite circa 72, come riferito dallo stesso Consigliere, dati alla mano.

Proprio per questo la SAIG ha ritenuto opportuno fare un pò il punto della situazione con il Consigliere, in modo da chiarire alcuni punti.

Il primo degli argomenti affrontati ha riguardato un chiarimento circa il metodo utilizzato dagli enti assistenziali per rifare i conteggi e per verificare se vi fosse o meno il diritto a ricevere aiuti o meno.

Si tratta di conteggi piuttosto complicati, a dire il vero, che devono tenere conto di una “franchigia”. Dal totale del proprio patrimonio, cioè, vengono decurtate delle somme fisse come se non esistessero.

Per quanto riguarda le persone sole la franchigia ammonta a 37.500 franchi, per una coppia 60.000 franchi cui vengono aggiunti 15.000 franchi per ciascun figlio minore.

Conformemente all’art. 11 comma 1 lett. B e C della LPC (Loi sur les Prestations Complémentaires), nelle rendite sono conteggiati sia i beni mobili sia beni immobili, nel seguente modo : 1/5 della fortuna netta, 1/10 per chi percepisce pensione di vecchiaia, nella misura un cui questa superi i 37.500 franchi per le persone sole, 60.000 franchi per le coppie e 15.000 franchi per gli orfani e minori che danno diritto a rendite per i figli AVS o AI.

Se il beneficiario delle prestazioni complementari o un’altra persona compresa nel calcolo delle prestazioni è proprietario di un immobile utilizzato come abitazione per almeno una di queste persone, viene preso in considerazione nel calcolo della fortuna soltanto il valore dell’immobile che superi i 112.500 franchi.

Inoltre, sempre per quanto riguarda il valore degli immobili che viene preso in considerazione nella fortuna, l’art. 11 comma 1 precisa che, in deroga alla lettera c dello stesso articolo, soltanto il valore dell’immobile superiore a 300.000 franchi viene preso in considerazione in presenza di una delle seguenti condizioni:
a. Una coppia possiede un immobile nel quale abita uno solo dei coniugi quando l’altro vive in una casa di riposo o in un ospedale;
b. Nell’abitazione di proprietà del beneficiario o di un suo congiunto, vive il beneficiario di un’indennità per invalidità AVS o AI, assicurazione malattia o assicurazione militare.

Le franchigie pari a 112.500 o 300.000 si applicano solo ed unicamente agli immobili a Ginevra nei quali risiedono effettivamente la o le persone incluse nel fascicolo delle prestazioni complementari. Se un bene immobile appartenente al beneficiario di prestazioni complemetari si trova fuori Ginevra, compreso l’estero, questo viene preso in conto nella fortuna immobiliare considerando solo le franchigie di 37.500, 60.000 e 15.000 per ogni minore, come meglio sopra specificato.

Attenzione ai beni immobili che sono stati donati a figli e familiari. La donazione, diversamente dalla vendita, comporta che per gli enti assistenziali il bene non sia mai uscito dal patrimonio del donante e, quindi, questo stesso bene, sia pur donato a terzi, viene preso in considerazione nel calcolo della fortuna di chi beneficia di aiuti sociali. Stesso discorso per il denaro ritirato e utilizzato. In mancanza di documenti giustificativi circa l’effettivo utilizzo di detto denaro per acquistare qualcosa, questo verrà preso in considerazione nei calcoli come se fosse ancora nella disponibilità della persona.

Il secondo dei temi affrontati con il Consigliere ha riguardato i mezzi a disposizione per opporsi alle decisioni degli enti assistenziali che si ritengano lesive dei propri interessi. Si può inviare un’opposizione, nei 30 giorni successivi all’invio dei conteggi, tesa a rifare i calcoli nel caso in cui si ritiene che gli stessi non siano esatti.

Una volta definita l’opposizione si può soltanto fare ricorso innanzi ai Tribunali competenti. Inoltre la procedura seguita dagli uffici per i calcoli, può essere soggetta a controllo secondo la LTras, la legge sul principio di trasparenza dell’Amministrazione, che permette ai cittadini di verificare tutta la documentazione presente nel proprio fascicolo, direttamente o per il tramite di un avvocato, e la procedura seguita dall’ufficio.17342748_1459715250745811_8997104985352641466_n

Il Consigliere Poggia ha poi illustrato le procedure esecutive volte a recuperare quanto dovuto tramite azioni esecutive sui beni dei beneficiari al fine di realizzare il denaro richiesto. Se i beneficiari hanno dei beni all’estero anche tali beni potrebbero essere assoggettati a procedure esecutive (pignoramento e vendita all’asta di beni immobiliari, pignoramento presso terzi sui conti bancari o sulle pensioni). Naturalmente, comportando tali procedure dei notevoli costi allo Stato, verrà valutato caso per caso a seconda dell’ammontare delle somme da recuperare. Sottolineo, però, che nel caso di persone che pensano di trasferirsi all’estero per evitare di restituire il dovuto, pensando, così, di sottrarsi alla propria obbligazione, se tali persone beneficiano di una pensione svizzera, sarà molto facile pignorarla direttamente in Svizzera, a costo contenuto, peraltro. E quanto all’ammontare di detto pignoramento, va anche detto che il cacolo del minimum vitale terrà conto del paese in cui vive il debitore. In Italia, ad esempio, occorrono meno risorse che in Svizzera per vivere e, dunque, la somma pignorata sarà maggiore se il debitore non vive in Svizzera.

Infine, il Consigliere Poggia ha specificato che, in caso di aiuti dall’Hospice Général, il patrimonio minimo che si può possedere per chiedere e mantenere l’assistenza è di 4.000 franchi se la persona è sola, 8.000 franchi in caso di una coppia oltre a 2.000 franchi a bambino a fino ad un massimo di 10.000 franchi.

Ringraziamo, dunque, il Consigliere Mauro Poggia per la disponibilità nel rispondere alle nostre domande.

Avv. Alessandra Testaguzza

Tassazione delle pensioni INPS in Svizzera – ulteriori chiarimenti

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In riferimento alla tassazione delle pensioni INPS in Svizzera, argomento dalla sottoscritta già trattato nel n. 2 del 2017 de La Notizia di Ginevra, segnalo che molta confusione stanno causando pareri contrastanti da parte di operatori del settore (fiduciaires, patronati italiani in Svizzera, etc.).

Alcuni sostengono, difatti, che essendo le pensioni italiane già soggette ad imposizione fiscale in Italia (o non soggette ad alcuna imposizione neanche in italia), queste non saranno ulteriormente tassate anche in Svizzera.

In base alla Convenzione tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Italiana per evitare le doppie imposizioni, conchiusa il 9 marzo 1976 ed entrata in vigore il 27 marzo 1979 – conclusa “per evitare le doppie imposizioni a carico dei contribuenti che adempiono i loro obblighi fiscali” (come si legge nel preambolo della Convenzione stessa, il cui testo completo è facilmente reperibile on line sul sito ufficiale admin.ch) – il contribuente che paga le imposte in un Paese non dovrà pagarle, per lo stesso titolo, anche nel Paese in cui risiede. Nello specifico, per quanto riguarda le pensioni erogate dall’INPS, l’articolo 19 di detta Convenzione, è specifico in questo senso, recitando testualmente al co. 1: “1. “Le remunerazioni, comprese le pensioni, pagate da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale, oppure ancora da una persona giuridica o da un ente autonomo di diritto pubblico di detto Stato, sia direttamente sia mediante prelevamento da un fondo speciale, a una persona fisica che ha la nazionalità di detto Stato a titolo di servizi resi presentemente o precedentemente, sono imponibili soltanto nello Stato contraente da dove provengono dette remunerazioni”.

Tutto sembrerebbe, dunque, essere chiaro: se le pensioni INPS sono già tassate in Italia (e lo sono), non saranno ulteriormente tassate anche in Svizzera.

EBBENE, NON È COSÌ.
Proprio a seguito della constatazione dell’esistenza di opinioni diverse in merito, da parte soprattutto di fiduciaires che sostengono proprio che le pensioni non vengono tassate in Svizzera, la sottoscritta in data 7 marzo 2017 ha scritto al Direttore aggiunto del Servizio di Controllo dell’Hotel des finances di Ginevra, M. Guy EVEQUOZ, chiedendo in modo specifico di chiarire la posizione della Svizzera in questo senso e richiamando esplicitamente l’art. 19 della Convenzione de qua.

La risposta scritta non si è fatta attendere. Stamattina, 8 marzo 2017, mi è stata inviata un’e-mail, a firma di M. Yvan CHAPPUIS, Controllore fiscale del Dipartimento Finanze, nella quale mi si dice testalmente: “E’ stata posta la domanda a M. David HERMANN della Taxation D, che mi ha confermato che le pensioni INPS sono tassate in Svizzera se il contribuente risiede in Svizzera. Sta poi al contribuente di farsi rimborsare l’imposta prelevata in Italia”.

Esattamente come dalla sottoscritta già sostenuto nell’articolo su La Notizia di Ginevra.
A tutti coloro che non siano ancora convinti di questo, consiglio vivamente di informarsi direttamente presso gli uffici pubblici fiscali.

La doppia imposizione è evitata per il fatto che il contribuente che risiede in Svizzera potrà richiedere rimborso delle imposte qui versate, in Italia.

Questa la situazione che per onestà intellettuale dovevo chiarire ulteriormente riferendomi alle risposte ufficiali degli uffici preposti.

Avv. Alessandra Testaguzza

Amnistie fiscale e SPC – bilanci di inizio anno e aggiornamenti

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Secondo i dati ufficiali dell’AFC (Admnistration Fiscale Cantonale), le denunce spontanee inviate al fisco ginevrino sono in netto aumento.

Nel 2015, difatti, le domande inviate ammontavano a 1113. Nel 2016 sono aumentate fino al 2.836 e, dal primo gennaio di quest’anno, le domande inviate sono già più di 1500. Ciò significa che, finalmente i contribuenti ginevrini, hanno preso coscienza del problema e delle sue conseguenze e stanno provvedendo a regolarizzarsi presso le sedi competenti.

La SAIG, attraverso la sua rete informativa ed i suoi collaboratori, è da sempre in prima linea per informare e sostenere tutti coloro che vogliono approfittare della possibilità offerta dall’amnistia e ha appreso con soddisfazione che tutto il lavoro svolto finora sta cominciando a dare i suoi frutti.

Personalmente in questa fase, oltre a continuare ad informare ed ad assistere ancora quanti vogliano autodenunciarsi (sia nella preparazione delle denunce spontanee, sia nella ricerca dei documenti da allegare), sto seguendo gli esiti delle denunce presentate nel corso di tutto il 2016.

Tutti coloro che abbiano già inviato la propria denuncia spontanea, difatti, stanno ricevendo le risposte da parte degli uffici competenti, contenenti il numero identificativo del proprio dossier ed un piccolo formulario da datare, firmare e reinviare, per confermare la volontà di autodenunciarsi.

Possono anche essere richiesti anche ulteriori documenti, soprattutto bancari, per completare i dossier presentati, circostanza, questa, che sta dando del filo da torcere vista la difficoltà di relazionarsi con le banche italiane e con le Poste, che non collaborano appieno nella ricerca dei documenti contabili per i 10 anni richiesti. Quel che posso dire è che bisogna insistere e se il termine concesso dal fisco non è sufficiente, basta chiederne uno spostamento, per iscritto, spiegando la situazione.

Molte le difficoltà per quanto riguarda gli estratti interessi/capitale per i buoni postali. La sottoscritta ha parlato personalmente con diversi direttori delle Poste e è possibile avere questi estratti allo sportello. Ma la soluzione c’è: siamo ora in grado, su specifica indicazione degli uffici preposti, di calcolare sia gli interessi che il capitale, anno per anno, dei buoni postali.

E vengo a trattare l’argomento delle pensioni italiane che sono già imposte alla fonte in Italia e, dunque, in linea di principio, secondo il divieto della doppia imposizione, non dovrebbero essere tassate anche in Svizzera. Invece il fisco svizzero le tassa imponendo ai contribuenti di richiedere in Italia il rimborso, circostanza, questa, che obbligherà migliaia di persone ad iniziare un percorso lungo e difficile nel Bel Paese per farsi rimborsare le imposte pagate due volte. Impresa che, vista la giurassica burocrazia italiana, comporterà non pochi disagi e perdite di tempo ai concittadini.

Nonostante tutto cio’ stia creando fatica e preoccupazione, credo sia uno sforzo necessario che verrà ripagato il prossimo anno dalla maggiore tranquillità offerta dalla consapevolezza di non avere piu’ incombenze pendenti con la Svizzera.

Quanto ai conteggi definitivi riguardo ai 10 anni di supplementi di imposta, molti stanno chiedendo quando questi verranno comunicati. Ebbene, secondo quanto riferito dagli uffici del fisco stesso, si tratterà di attendere almeno un paio di anni, vista la mole di lavoro che dovrà essere gestita. Un ultimo aggiornamento riguarda i conteggi relativi al valore locativo degli immobili che parte, come noto, dal valore di mercato degli immobili stessi. Ebbene, il valore di mercato espresso in euro viene poi convertito in franchi svizzeri secondo il tasso di cambio dell’anno 2006 o 2007 (si calcolano i 10 anni indietro rispetto alla presentazione della denuncia) e poi resta stabile per tutti i 10 anni. Questo comporta che, purtroppo, rispetto ad oggi, il cambio 10 anni fa era molto più sfavorevole e, dunque, il valore locativo che verrà aggiunto al reddito annuale sarà proporzionale ad un tasso superiore a quello attuale. Ma questa è la prassi seguita dagli uffici.

E veniamo alla parte riguardante il Servizio di prestazioni complementari.

Il DEAS-SPC sta inviando le lettere contenenti la lista dei documenti da produrre. In linea di massima si tratta della richiesta di una perizia di stima per gli immobili (valore commerciale e valore locativo per gli immobili) e degli estratti conto dei conti bancari e/o postali, a partire dal 2009 in poi, per il denaro.

La perizia di stima puo’ essere anche fatta da un geometra (e non solo da un architetto, un notaio o un agente immobiliare come specificato nelle lettere). La direttrice Marinella De Nardin Lugand ha, difatti, comunicato, dopo specifica richiesta, che verranno prese in considerazione anche le perizie firmate da geometri iscritti all’albo.

C’è da dire che, purtroppo, non stanno soltanto arrivando le demandes de pièces, ma anche, in qualche caso, i conteggi già calcolati (pur in assenza, a volte, della documentazione completa) per richiedere le somme in restituzione di quanto indebitamente percepito, alla luce del patrimonio oggi dichiarato. Si tratterà, se del caso, di fare opposizione nei 30 giorni successivi alla data di ricevimento di detti conteggi, al fine di meglio specificare le singole posizioni e verificare i conteggi.

Il pagamento delle somme ricalcolate potrà anche essere effettuate ratealmente.

Concludo sottolineando che, comunque vada, autodenunciarsi e inviare la domanda di regolarizzazione, erano le uniche opzioni possibili, onde evitare ammende e denunce penali. Insomma, la scelta piu’ ragionevole da fare da parte dei contribuenti.

La sottoscritta, come d’abitudine, sarà presente presso la sede SAIG Ginevra per gli incontri informativi nei giorni di lunedì 6 e 20 marzo, dalle 14.00 alle 17.00.

Avv. Alessandra Testaguzza