AMNISTIA FISCALE

Amnistia fiscale e reato di truffa agli enti assistenziali – aggiornamenti

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15977089_1388192951231375_1806770582030127313_nCon il 2017 inizia un altro anno durante il quale il fisco svizzero permetterà ancora ai suoi contribuenti di poter aderire, senza incorrere in ammende e procedimenti penali, all’amnistia fiscale, attraverso una domanda scritta ed inviata con raccomandata all’amministrazione fiscale cantonale.

Questa denuncia spontanea permette ai contribuenti, come già ripetuto e scritto molte volte, di dichiarare il proprio intero patrimonio ovunque esso si trovi. I contribuenti potranno informare il fisco ancora per tutto il 2017, tenendo ben presente che da gennaio 2018 inizierà lo scambio di informazioni automatiche tra un paese e l’altro e, dunque, da quel momento, più elevato sarà il rischio che l’amministrazione fiscale venga a conoscenza di patrimoni, esistenti all’estero, non ancora dichiarati.

Bisogna ricordare che, al di là dello scambio automatico di informazioni che riguarderà i conti bancari, il fisco dispone anche di altri strumenti, come ad esempio, l’interrogazione del catasto, banca dati pubblica ed accessibile a tutti, nella quale tutti gli immobili sono registrati e, dunque, semplicemente con i dati anagrafici si può agevolmente risalire al proprietario.

Quanto ai supplementi di imposta da pagare sugli ultimi 10 anni, come prevede l’amnistia fiscale, va detto che il calcolo viene effettuato caso per caso e tiene conto di molteplici fattori, quali, ad esempio, i redditi percepiti annualmente, le deduzioni di imposta che l’amministrazione fiscale prevede (ad esempio a Ginevra una coppia sposata ha una deduzione di imposta annuale di 165.678 franchi e, dunque, se ha una fortuna di 150.000 franchi, non pagherà alcuna imposta), la fortune già esistente in Svizzera, etc.

Sottolineo che la doppia imposizione è vietata dalle convenzioni internazionali (l’Italia e la Svizzera hanno sottoscritto una convenzione il 9 marzo 1976 entrata in vigore il 27 marzo 1979) e, dunque, se le imposte sono state già pagat nel paese ove i beni si trovano, le stesse imposte nn verranno richieste anche nel paese ove si è contribuenti. Per quanto riguarda i beni immobili, dunque, nessuna imposta immobiliare verrà richiesta, posto che le imposte immobiliari sono di esclusiva comptenza dello Stato ove gli immobili si trovano. Ma in Svizzera viene comunque calcolato il valore locativo, calcolato secondo una percentuale forfettaria del 4,5% a partire dal valore commerciale degli immobili. Detto valore locativo viene poi aggiunto ai propri redditi, come se gli immobili in questione fossero, di fatto, affittati. Se, poi, questa addizione vada ad incidere o meno sullo scaglione di riferimento oppure no (cioè se il contribuente andrà a pagare qualcosa in più), questo dipenderà da caso a caso, tenendo anche conto delle precedenti dichirazioni fiscali. A fronte della presentazione della denuncia spontanea, il reddito potrebbe, in effetti, aumentare fino a determinare uno scaglione impositivo superiore e, in questo caso, il contribuente potrebbe vedere aumentate le imposte da pagare. Ma non è detto: in caso di patrimoni di scarso valore (come una piccola casa, un conto corrente di scarso valore, una pensione minima), il contribuente non dovrebbe subire differenze.

Quanto alle imposte sulla “fortune”, questa verrà calcolata sommando il patrimonio già presente in Svizzera a quello presente in un altro Stato (valore degli immobili, denaro depositato in banca, investimenti, etc.) e il totale, verrà utilizzato per calcolare il tetto imponibile (che va dallo 0,34% all’1%).

Nonostante tutto, a fronte di questa possibilità, molti ritengono ancora che non sia opportuno procedere ad autodenunciarsi, dimenticando, pero’ che se non lo fanno un domani a subirne le conseguenze saranno i figli che erediteranno dei beni che per il fisco svizzero non esistono e se l’amnistia fiscale non sarà piu’ in vigore, avranno non pochi problemi da risolvere. Consiglio, quindi, di riflettere bene prima di prendere una decisione che possa pregiudicare la tranquillità dei propri discendenti in futuro.

Quanto al reato di truffa agli enti assistenziali, entrato in vigore dal 1 ottobre 2016, va detto che, spirato il termine del 31.12.2016 (concesso dal Consigliere Mauro Poggia a coloro che beneficiano di aiuti sociali e che non avevano dichiarato l’intero proprio patrimonio in sede di richiesta di aiuti o di rinnovo), per inviare una domanda di regolarizzazione con raccomandata, il Procuratore Generale darà corso alle indagini del caso a partire da quest’anno. Tutti coloro che non avranno inviato la domanda di regolarizzazione nel predetto termine, rischiano, dunque, di incorrere, da questo momento in poi, nelle sanzioni penali previste dalla normativa che includono, per le persone che non abbiamo nazionalità svizzera, l’espulsione dal paese, per non parlare della restituzione di quanto indebitamente percepito. Sottolineao che i 7 anni previsti possono diventare 15 nel caso di riconoscimento del reato di truffa.

Quanti, invece, abbiano aderito all’iniziativa messa in campo da Poggia (ricordiamo che Ginevra è stato l’unico cantone che non solo ha debitamente informato tutti gli assistiti, ma che ha anche previsto un breve periodo di tempo per regolarizzarsi), non saranno soggetti a procedimenti penali, né all’espulsione, ma, in qualche caso, dovranno procedere alla restituzione, in tutto o in parte, di quanto percepito.
Bisognerà, ora, attendere che gli uffici preposti facciano i calcoli per stabilire se vi sarà restituzione oppure no.

Infine, come di consueto, indico le date per le consulenze legali presso la sede della Società delle Associazioni Italiane di Ginevra (SAIG) nel mese di febbraio: lunedì 6 e 20 dalle 14 alle 17.

Avv. Alessandra Testaguzza

 

La SAIG accoglie un folto pubblico di connazionali alla Conferenza sulle amnistie fiscale e sociale

La sera dello scorso venerdì 2 dicembre, la SAIG ha organizzato, nella Salle des Fêtes de Lignon, una conferenza dedicata all’amnistia fiscale ed alla nuova normativa penale riguardante la truffa agli enti assistenziali entrata in vigore dal 1 ottobre 2016 (cosiddetta amnistia sociale).

A fare da relatori, Marinella De Nardin Lugand, Direttrice del Servizio delle prestazioni complementari, e l’Avv. Alessandra Testaguzza, consulente legale della SAIG, da tempo impegnata proprio su questi temi.

Molte le persone che hanno presenziato alla conferenza e che hanno posto diverse domande ad entrambi i relatori.
La Dott.ssa De Nardin ha spiegato come il sistema di assistenza sociale sia stato uno dei migliori strumenti introdotti nello stato di diritto nella storia recente europea, in quanto dà la possibilità a tutti i contribuenti più bisognosi, di essere assistiti dallo Stato, qualora ve ne fosse la necessità. Naturalmente, però, perché questo sistema funzioni è necessario che venga utilizzato come strumento di bilanciamento delle differenze sociali e, soprattutto, che venga utilizzato in modo corretto e rigoroso soltanto da e per coloro che ne abbiano un effettivo bisogno.

In questo senso va la riforma del codice penale svizzero che ha introdotto il reato di truffa agli enti assistenziali per punire coloro che approfittino delle casse sociali pubbliche senza averne il diritto. E, dunque, chi abbia richiesto ed ottenuto aiuti sociali omettendo di dichiarare tutto il proprio patrimonio, esistente in Svizzera o in altri paesi, oggi sarà perseguito penalmente e subirà anche l’espulsione per un periodo di tempo che va dai 5 ai 15 anni.

Il cantone di Ginevra, come anche ribadito dalla Dott.ssa De Nardin, è l’unico in Svizzera ad aver debitamente informato tramite lettera tutti coloro che beneficiano di aiuti sociali e ad aver predisposto una sorta di “paracadute” prevedendo un breve periodo di tempo (fino al 31 dicembre 2016) per poter inviare una domanda di regolarizzazione agli enti assistenziali ed evitare, in questo modo, il procedimento penale e l’espulsione. Il Consigliere di Stato Mauro Poggia, difatti, ha stilato un accordo con il Procuratore generale, in modo che non apra alcuna indagine fino al 1 gennaio del 2017. Attenzione, però, la domanda di regolarizzazione non eviterà la possibile restituzione del denaro incassato.

Alcune persone presenti hanno chiesto alla Dott.ssa De Nardin cosa accade nel caso in cui gli immobili dei beneficiari di aiuti sociali siano stati donati ai discendenti e la Direttrice ha risposto che la normativa prevede che in caso di donazione il bene continua ad essere considerato come facente parte del patrimonio del donante e, quindi, può rappresentare una garanzia per gli eventuali crediti maturati nei confronti degli enti assistenziali da parte della persona che ha deciso di spogliarsi volontariamente e a titolo gratuito dei propri beni. Non è prevista alcuna prescrizione e, quindi, il bene verrà sempre considerato ancora di proprietà del donante. Soltanto la vendita mette al riparo da questa ipotesi.

Altre domande sono state poste al fine di meglio comprendere in che modo il servizio di prestazioni complementari procede al calcolo dell’ammontare degli aiuti da erogare. La De Nardin ha fatto presente che esiste una franchigia che viene utilizzata per calcolare la base da cui partire. Tale franchigia si sostanzia in una somma predefinita che varia a seconda che gli aiuti debbano essere erogati ad una persona che vive da sola oppure in coppia oppure in presenza di figli. Per una persona sola la franchigia ammonta a 37.500 franchi; per una coppia 60.000 e per ogni figlio si aggiungono 15.000 franchi. Ecco, allora, che se si ha un patrimonio stimato in 100.000 franchi, per una coppia si sottrarranno 60.000 e rimarrà la somma di 40.000 dalla quale partire per il calcolo degli aiuti.

L’Avv. Testaguzza, dal canto suo, ha risposto alle domande sull’amnistia fiscale, precisando che ancora per tutto il 2017 si potrà approfittare di questa opportunità offerta dalle autorità fiscali svizzere per regolarizzare la propria situazione fiscale.

Prendendo spunto proprio da questo argomento, la SAIG (unica entità associativa italiana a diffondere nel cantone di Ginevra ed oltre, da più di un anno, senza scopo di lucro, in maniera costante e capillare un’informazione completa e, soprattutto, di provenienza istituzionale) fa presente di non condividere affatto le posizioni che alcuni stanno prendendo a proposito delle molteplici attività di informazione messe in campo per permettere di rendere consapevoli il maggior numero di contribuenti possibile circa i benefici ed i rischi dell’amnistia stessa. La SAIG e l’Avv. Testaguzza, difatti, restano convinti che un’adeguata informazione sia l’unica strada percorribile giudicando irresponsabili coloro che diffondono notizie destituite di fondamento che tendono a dissuadere i contribuenti dall’autodenunciarsi. La trasparenza fiscale è un obbligo ben preciso che i contribuenti tutti dovrebbero rispettare, indipendentemente dalle possibili sanzioni che le varie normative prevedono. I servizi che lo Stato predispone e di cui tutti godiamo, vengono finanziati con la giusta e doverosa contribuzione di tutti, nessuno escluso. Alcuna scusa può essere utilizzata per sottrarsi a quello che è un preciso dovere civico. Non si può assolutamente sostenere o consigliare di non avere fretta ad autodenunciarsi, contando sul fatto che forse il segreto bancario verrà mantenuto o che magari il Tribunale Federale fra qualche tempo interpreterà questa amnistia in modo tale da sollevare da oneri ulteriori i contribuenti. Pagare le imposte è un principio che va al di là delle sanzioni o dell’incertezza se denunciare tutti i propri beni o meno. Le tasse si devono pagare. Punto. Chi dice il contrario o instilla dubbi fa del male alla res publica e, quindi a tutti noi e non fa altro che fornire ulteriori scuse agli evasori. Perché sì. Di evasori si tratta.

Detto questo, per tornare alla conferenza, gli strumenti per evitare i problemi più grandi e aiutare, nonostante tutto, coloro che finora hanno ignorato o eluso il proprio dovere civico ci sono. Approfittiamone dunque, e regolarizziamo le situazioni a beneficio nostro, dei figli e della comunità tutta.

La Redazione de “La Notizia di Ginevra”

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UNA PICCOLA SVOLTA NELL’“AMNISTIA SOCIALE A GINEVRA”

L'immagine può contenere: 3 persone, persone in piedi e vestito eleganteLa SAIG incontra con il Consigliere di Stato Mauro Poggia

Come noto, ormai da qualche giorno tutti coloro che sono beneficiari a Ginevra di aiuti sociali, hanno ricevuto un’informativa dal DEAS (Dipartimento dell’impiego, affari sociali e salute) a firma del Consigliere di Stato Mauro Poggia, mediante la quale sono stati informati che dal 1 ottobre 2016 è entrata in vigore una nuova norma del codice penale svizzero che punisce chi è responsabile di reato di truffa agli enti assistenziali nel momento in cui chi ha richiesto, o riceve comunque aiuti, senza aver dichiarato la totalità del proprio patrimonio ovunque si trovi nel mondo.

Con la predetta informativa gli interessati sono stati resi edotti, in maniera puntuale, circa l’esistenza questa norma, le sanzioni che essa prevede (compresa l’espulsione dal territorio svizzero da 5 a 15 anni per coloro che non hanno nazionalità svizzera) e la possibilità di inviare una domanda di regolarizzazione, entro e non oltre il 31 dicembre 2016, onde evitare la procedura penale e l’espulsione. Attenzione, però. Quanto all’eventuale restituzione di quanto indebitamente percepito considerando un periodo di tempo di 7 anni, la domanda di regolarizzazione non eviterà questa ipotesi. Non si tratta, cioè, come da qualcuno sostenuto, di un’amnistia totale, bensì semplicemente di evitare problemi di tipo penale e non anche di tipo finanziario.

Va detto che questa possibilità è stata prevista nel solo cantone di Ginevra dal momento che il Consigliere di Stato Mauro Poggia ha stilato un accordo con il Procuratore generale in modo da attendere la fine del 2016 per iniziare le denunce penali previste dalla normativa appena entrata in vigore. Negli altri cantoni nulla di tutto ciò è stato, all’oggi, ancora previsto.

La SAIG, nella persona del coordinatore Carmelo Vaccaro, con la collaborazione dell’Avv. Alessandra Testaguzza, consigliere giuridico della Società, si è fatta promotrice di un’iniziativa volta a sensibilizzare le autorità di competenza cantonali, nella persona del Consigliere di Stato, Mauro Poggia, affinché potesse prolungare il periodo offerto per procedere alla regolarizzazione, atteso che la tempistica è piuttosto stretta. E proprio di questo la mattina dell’11 novembre si è parlato presso l’ufficio del Consigliere di Stato.

Stante il fatto che, come riferito da Poggia, non è possibile estendere ulteriormente il periodo già programmato, Carmelo Vaccaro ha però ottenuto l’autorizzazione a che la SAIG proceda ad inviare dei formulari, che saranno all’uopo predisposti proprio dal Dipartimento, debitamente compilati, in modo da offrire un canale molto rapido e semplificato a tutti coloro che vorranno inviare la domanda di regolarizzazione nei tempi stretti ancora utili.

In pratica, la SAIG potrà, dunque, mettere a disposizione un mezzo rapido, adeguato e, soprattutto, autorizzato per presentare la domanda di regolarizzazione senza dover allegare alcuna documentazione, attività che potrà essere poi compiuta con calma in un momento successivo. Inoltre, previo specifico accordo di Mauro Poggia con il Consigliere di Stato, Serge Dal Busco, le domande inviate tramite questa procedura, saranno considerate automaticamente valide anche per il fisco svizzero, nel senso di piena adesione anche all’amnistie fiscale partielle 2010. Tali domande, da inviare entro e non oltre il 31.12.2016, come già previsto, potranno essere trattate anche nei primi mesi del 2017.

In questo modo si riuscirà a conciliare tutte le esigenze: la necessità di mettersi in regola, sia con il DEAS che con l’Hôtel des finances, la rapidità della procedura nei termini previsti e la possibilità di reperire tutta la documentazione necessaria in un momento successivo.

Chi deve procedere ad una domanda di regolarizzazione?

Tutti coloro che beneficiano di aiuti sociali, sia richiesti esplicitamente, sia erogati d’ufficio (pensiamo a quanti ricevono uno sconto di pochi franchi sul pagamento dell’assicurazione malattia, facilitazione decisa dalle istituzioni preposte sulla base delle dichiarazioni delle imposte. Dichiarazioni, che, però, possono non essere complete, perché mancanti dei beni posseduti all’estero) e, dunque: aiuti per il pagamento dell’alloggio, per le spese mediche e/o dentistiche, per i mezzi pubblici, per l’assicurazione malattia ed anche aiuti erogati dall’Hospice général.

Dopo questa prima fase che, certamente, va ad evitare problemi penali, compresa l’espulsione, si aprirà una fase di deposito documentazione, che verrà richiesta agli aderenti alla regolarizzazione, e, successivamente, gli uffici procederanno a rifare i conteggi sulla base di quanto dichiarato e a richiedere, se ne dovessero ricorrere gli estremi, la restituzione, in tutto o in parte, di quanto indebitamente percepito, con una retroattività di 7 anni.

Va da sé che, in caso di difficoltà nella restituzione, gli uffici potrebbero accettare un accordo per facilitare il rientro dal debito.

Concludendo, dunque, la SAIG ha già ricevuto, come da accordi, il formulario predisposto dal DEAS per permettere una rapida adesione all’iniziativa messa in campo dal Consigliere di Stato Mauro Poggia e, attraverso il Consulente legale l’Avv. Alessandra Testaguzza e i collaboratori di cui si avvale, darà un aiuto concreto a tutti coloro che si recheranno presso la sede per riempire detti formulari, provvedendo, inoltre, anche all’invio/deposito delle domande di regolarizzazione al Dipartimento.

Dopo questo incontro col Consigliere di Stato, Mauro Poggia, abbiamo preso coscienza che non vi è più tempo di riflettere ma di agire uniti per informare i cittadini tutti a quali rischi corrono se non regolarizzano in tempo la propria posizione fiscale.

Amnistia fiscale e amnistia sociale: arrivano le prime lettere ai beneficiari degli aiuti sociali, cosa fare per non incorrere nelle sanzioni penali?

L'immagine può contenere: 4 persone, persone in piediAll’esito della votazione del novembre 2010, la Confederazione svizzera decise una variazione alla Costituzione federale. Questo ha portato l’amministrazione federale ad approvare, il 20 marzo 2013, una legge di riforma del codice penale svizzero, con entrata in vigore il 1 ottobre di quest’anno. Tale riforma, prevede un procedimento penale a carico di coloro che non hanno denunciato di possedere beni all’estero, con il corollario dell’espulsione da 5 a 15 anni per chi non ha nazionalità svizzera. Ecco, dunque, che l’ipotesi di un’amnistia sociale, come descritta dal consigliere di Stato Mauro Poggia, incaricato del Dipartimento dell’Impiego, degli Affari Sociali e della Salute (DEAS), da noi intervistato a tal proposito il 2 maggio 2016, si sarebbe, infine, concretizzata nella possibilità di autodenunciarsi, fino al 31.12.2016, alle autorità erogatrici degli aiuti sociali onde evitare, almeno, il procedimento penale e, quindi, di conseguenza, l’espulsione.

Carmelo Vaccaro (coordinatore della SAIG) e l’Avv. Alessandra Testaguzza (consulente legale dell’associazione), per poter meglio informare i concittadini italiani interessati da questi provvedimenti, l’11 ottobre scorso hanno incontrato Marinella De Nardin Lugand, Direttrice del Servizio di Prestazioni Complementari (SPC), la quale ha confermato tale procedura e l’invio alle 90.000 famiglie interessate di un’informativa recante il provvedimento e la procedura da seguire da oggi al 31.12.2016.

La SAIG, prevederà delle sessioni informative in sede in date ed orari dedicati soltanto a questo argomento per accogliere tutti coloro che, direttamente interessati o meno, vogliano avere informazioni ancora più dettagliate sulla riforma e sulle sue interazioni con l’amnistia fiscale. Non dimentichiamo, difatti, che nella quasi totalità dei casi, chi ha usufruito di aiuti sociali senza denunciare i propri beni esistenti all’estero, non ha denunciato tali beni neanche al fisco svizzero e, pertanto, in difetto di una preventiva adesione all’amnistia fiscale, il rischio è anche di pagare le ammende (che, ricordiamo, vanno da 1/3 a 3 volte l’importo dell’imposta evasa) al fisco.

Per favorire la piu’ ampia informazione possibile, si pubblica, qui di seguito, la comunicazione fatta pervenire dal DEAS, debitamente tradotta, e recante le predette novità legislative.

“Comunicato del dipartimento dell’impiego, degli affari sociali e della salute

L'immagine può contenere: 2 persone, persone sedute e spazio al chiusoNuove disposizioni legali in caso di frode alle prestazioni sociali

Nuove disposizioni legali del codice penale svizzero, entrate in vigore il 1 ottobre 2016, aggravano le sanzioni nei confronti dei beneficiari delle prestazioni di assicurazione sociale o di aiuto sociale, che non dichiarano – anche solo parzialmente – gli elementi determinanti per ottenere le prestazioni. Dal 1 ottobre, la frode, anche involontaria, alle prestazioni sociali comporta sistematicamente dei procedimenti penali che, per i beneficiari stranieri implicano come regola generale un’espulsione dal territorio. In ragione della gravità delle conseguenze – individuali o familiari – che derivino dall’entrata in vigore di queste nuove disposizioni legali (art. 66a et 148a del codice penale svizzero), M. Mauro Poggia, consigliere di Stato incaricato del dipartimento dell’impiego, degli affari sociali e della salute (DEAS), in accordo con il Procuratore generale, ha deciso di rinunciare a denunciare penalmente le persone che, spontaneamente, da oggi al 31 dicembre 2016, comunicheranno gli elementi che non erano stati presi in considerazione nel calcolo delle loro prestazioni.

I beneficiari di assicurazione sociale o di aiuto sociale che non abbiano, o che non abbiano totalmente, dichiarato lo stato reale della loro situazione finanziaria ai servizi cantonali delle prestazioni sociali, sono invitati a regolarizzare la posizione entro il 31 dicembre 2016. Fino a tale data – sempre che la domanda di regolarizzazione si faccia spontaneamente e che venga trovato un accordo ragionevole− non sarà disposta alcuna denuncia penale nei loro confronti. In caso di mancata regolarizzazione spontanea da oggi alla fine dell’anno 2016, le situazioni portate a conoscenza del DEAS saranno penalmente denunciate.

Le nuove sanzioni previste in caso di frode alle prestazioni sociali hanno conseguenze pesanti sia per i residenti svizzeri che per i residenti stranieri sul territorio svizzero. Questi ultimi rischiano, oltrettutto, l’espulsione dal territorio svizzero per una durata che va dai 5 a 15 anni, permettendo la legge al giudice, ch’egli possa solo eccezionalmente tener conto di circostanze particolari della persona condannata. Le nuove sanzioni si applicano a tutte le infrazioni commesse dall’entrata in vigore di queste disposizioni legali, nello specifico, dal 1 ottobre 2016, ma anche per quelle iniziate prima di questa data ed ancora in corso. Anche le persone che non avranno regolarizzato la loro situazione prima del 31 dicembre 2016, saranno passibili delle predette sanzioni penali.

Il DEAS ha fatto pervenire una lettera a tutti i beneficiari di prestazioni accordate dal servizio per le prestazioni complementari, dall’Hospice général e/o dal servizio dell’assicurazione malattia, al fine di mettere a conoscenza di tutti queste nuove disposizioni legali, applicabili ormai in tutta la Svizzera. La comunicazione esorta tutti i beneficiari interessati senza che il sospetto sia generalizzato, a regolarizzare la loro situazione e sottolinea che tutti i beneficiari di prestazioni complementari cantonali perdono il diritto alle prestazioni se soggiornano fuori del cantone per piu’ di tre mesi all’anno.

I servizi interessati sono stati informati di queste modifiche e sono pronti a ricevere le domande di regolarizzazione. Queste ultime dovranno essere fatte pervenire esclusivamente tramite servizio postale presso il o i servizi che erogano le prestazioni sociali. I beneficiari che inoltreranno le domande di regolarizzazione, riceveranno una comunicazione di ricezione che:
• conferma che non sarà intrapresa alcuna denuncia penale se ne ricorreranno le condizioni previste;
• spiega le procedure da intraprendere:
• indica i documenti da produrre”.

La SAIG e l’Avv. Alessandra Testaguzza rimangono a disposizione di tutti coloro che volessero delle informazioni supplementari a proposito dell’argomento trattato nelle seguenti date: 26 e 28 ottobre; 8, 9, 18, 23 e 30 novembre 2016 dalle 14 alle 17.

Telefonare dalle 09:00 alle 11:00 a Carmelo Vaccaro, 022 700 97 45 oppure inviare un’e-mail a: carmelo.vaccaro@infomaniak.ch – info@saig-ginevra.ch

Avv. Alessandra Testaguzza

Amnistia fiscale e amnistia sociale: arrivano le prime lettere ai beneficiari degli aiuti sociali, cosa fare per non incorrere nelle sanzioni penali?

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14706855_1293021467415191_1034129916406462232_oAll’esito della votazione del novembre 2010, la Confederazione svizzera decise una variazione alla Costituzione federale. Questo ha portato l’amministrazione federale ad approvare, il 20 marzo 2013, una legge di riforma del codice penale svizzero, con entrata in vigore il 1 ottobre di quest’anno. Tale riforma potrebbe incidere pesantemente sulla vita di tutti coloro che hanno beneficiato di aiuti sociali (dal Servizio di Prestazioni Complementari, dall’Hospice général e dal servizio dell’assicurazione malattia), senza dichiarare tutti i beni in loro possesso esistenti anche nel proprio paese d’origine o comunque all’estero. Tale riforma, prevede un procedimento penale a loro carico con il corollario dell’espulsione da 5 a 15 anni per chi non ha nazionalità svizzera. Molte di queste persone, che hanno la famiglia (figli e nipoti nati in Svizzera) qui residente, rischiano, dunque, una separazione dai propri affetti, oltre ad essere costrette a restituire, probabilmente, quanto percepito negli ultimi 7 anni. Ecco, dunque, che l’ipotesi di un’amnistia sociale, come descritta dal consigliere di Stato Mauro Poggia, incaricato del Dipartimento dell’Impiego, degli Affari Sociali e della Salute (DEAS), da noi intervistato a tal proposito il 2 maggio 2016, si sarebbe, infine, forse concretizzata nella possibilità, fino al 31.12.2016, di autodenunciarsi alle autorità erogatrici degli aiuti sociali onde evitare, almeno, il procedimento penale e, quindi, di conseguenza, l’espulsione.

Carmelo Vaccaro (coordinatore della SAIG) e l’Avv. Alessandra Testaguzza (consulente legale dell’associazione), per poter meglio informare i concittadini italiani interessati da questi provvedimenti, l’11 ottobre scorso hanno incontrato Marinella De Nardin Lugand, Direttrice del Servizio di Prestazioni Complementari (SPC), la quale ha confermato tale procedura e l’invio alle 90.000 famiglie interessate, a brevissimo, di un’informativa recante il provvedimento e la procedura da seguire da oggi al 31.12.2016.

La SAIG, prevederà delle sessioni informative in sede in date ed orari dedicati soltanto a questo argomento per accogliere tutti coloro che, direttamente interessati o meno, vogliano avere informazioni ancora più dettagliate sulla riforma e sulle sue interazioni con l’amnistia fiscale. Non dimentichiamo, difatti, che nella quasi totalità dei casi, chi ha usufruito di aiuti sociali senza denunciare i propri beni esistenti all’estero, non ha denunciato tali beni neanche al fisco svizzero e, pertanto, in difetto di una preventiva adesione all’amnistia fiscale, il rischio è anche di pagare le ammende (che, ricordiamo, vanno da 1/3 a 3 volte l’importo dell’imposta evasa) al fisco. I danni economici, in questo caso, potrebbero aumentare in maniera esponenziale.

Per favorire la piu’ ampia informazione possibile, si pubblica, qui di seguito, la comunicazione fatta pervenire dal DEAS, debitamente tradotta, e recante le predette novità legislative.

“Comunicato del dipartimento dell’impiego, degli affari sociali e della salute

Nuove disposizioni legali in caso di frode alle prestazioni sociali

Nuove disposizioni legali del codice penale svizzero, entrate in vigore il 1 ottobre 2016, aggravano le sanzioni nei confronti dei beneficiari delle prestazioni di assicurazione sociale o di aiuto sociale, che non dichiarano – anche solo parzialmente – gli elementi determinanti per ottenere le prestazioni. Dal 1 ottobre, la frode, anche involontaria, alle prestazioni sociali comporta sistematicamente dei procedimenti penali che, per i beneficiari stranieri implicano come regola generale un’espulsione dal territorio. In ragione della gravità delle conseguenze – individuali o familiari – che derivino dall’entrata in vigore di queste nuove disposizioni legali (art. 66a et 148a del codice penale svizzero), M. Mauro Poggia, consigliere di Stato incaricato del dipartimento dell’impiego, degli affari sociali e della salute (DEAS), in accordo con il Procuratore generale, ha deciso di rinunciare a denunciare penalmente le persone che, spontaneamente, da oggi al 31 dicembre 2016, comunicheranno gli elementi che non erano stati presi in considerazione nel calcolo delle loro prestazioni.

I beneficiari di assicurazione sociale o di aiuto sociale che non abbiano, o che non abbiano totalmente, dichiarato lo stato reale della loro situazione finanziaria ai servizi cantonali delle prestazioni sociali, sono invitati a regolarizzare la posizione entro il 31 dicembre 2016. Fino a tale data – sempre che la domanda di regolarizzazione si faccia spontaneamente e che venga trovato un accordo ragionevole− non sarà disposta alcuna denuncia penale nei loro confronti. In caso di mancata regolarizzazione spontanea da oggi alla fine dell’anno 2016, le situazioni portate a conoscenza del DEAS saranno penalmente denunciate.

Le nuove sanzioni previste in caso di frode alle prestazioni sociali hanno conseguenze pesanti sia per i residenti svizzeri che per i residenti stranieri sul territorio svizzero. Questi ultimi rischiano, oltrettutto, l’espulsione dal territorio svizzero per una durata che va dai 5 a 15 anni, permettendo la legge al giudice, ch’egli possa solo eccezionalmente tener conto di circostanze particolari della persona condannata. Le nuove sanzioni si applicano a tutte le infrazioni commesse dall’entrata in vigore di queste disposizioni legali, nello specifico, dal 1 ottobre 2016, ma anche per quelle iniziate prima di questa data ed ancora in corso. Anche le persone che non avranno regolarizzato la loro situazione prima del 31 dicembre 2016, saranno passibili delle predette sanzioni penali.

Il DEAS ha fatto pervenire una lettera a tutti i beneficiari di prestazioni accordate dal servizio per le prestazioni complementari, dall’Hospice général e/o dal servizio dell’assicurazione malattia, al fine di mettere a conoscenza di tutti queste nuove disposizioni legali, applicabili ormai in tutta la Svizzera. La comunicazione esorta tutti i beneficiari interessati senza che il sospetto sia generalizzato, a regolarizzare la loro situazione e sottolinea che tutti i beneficiari di prestazioni complementari cantonali perdono il diritto alle prestazioni se soggiornano fuori del cantone per piu’ di tre mesi all’anno.

I servizi interessati sono stati informati di queste modifiche e sono pronti a ricevere le domande di regolarizzazione. Queste ultime dovranno essere fatte pervenire esclusivamente tramite servizio postale presso il o i servizi che erogano le prestazioni sociali. I beneficiari che inoltreranno le domande di regolarizzazione, riceveranno una comunicazione di ricezione che:
• conferma che non sarà intrapresa alcuna denuncia penale se ne ricorreranno le condizioni previste;
• spiega le procedure da intraprendere:
• indica i documenti da produrre”.

La SAIG e l’Avv. Alessandra Testaguzza rimangono a disposizione di tutti coloro che volessero delle informazioni supplementari a proposito dell’argomento trattato nelle seguenti date: 26 e 28 ottobre; 8, 9, 18, 23 e 30 novembre 2016 dalle 14 alle 17.

Telefonare dalle 09:00 alle 11:00 a Carmelo Vaccaro, 022 700 97 45 oppure inviare un’e-mail a: carmelo.vaccaro@infomaniak.ch – info@saig-ginevra.ch