Sono questi i temi trattati in occasione dell’intervista, dello scorso 28 febbraio, durante la quale la SAIG, nella persona del Coordinatore Carmelo Vaccaro e la sottoscritta, si sono recati presso l’ufficio del Consigliere di Stato, Mauro Poggia, che si è reso disponibile a rispondere ad alcune domande relative ad un tema che molto interessa a coloro che hanno deciso di inviare la domanda di regolarizzazione agli uffici del SAM, dell’SPC e dell’Hospice Général entro il 31.12.2016 e che stanno aspettando, o hanno già ricevuto, gli esiti dei conteggi da parte degli uffici incaricati.
Come oramai noto, difatti, l’invio della domanda di regolarizzazione entro dicembre dello scorso anno, ha impedito le conseguenze penali (e l’espulsione) previste dalla normativa entrata in vigore dal 1 ottobre 2016, ma non la restituzione di quanto indebitamente percepito alla luce della denuncia della totalità del proprio patrimonio mai sinora dichiarato.
La normativa prevede la restituzione di almeno 7 anni delle somme, in tutto o in parte, percepite dagli enti assistenziali. 15 anni in caso di riconoscimento, da parte delle autorità giudiziarie competenti, del reato di truffa.
L’iniziativa proposta dal Consigliere Mauro Poggia, volta a risparmiare ai beneficiari di aiuti un procedimento penale e l’espulsione dalla Svizzera che si fossero autodenunciati entro la fine dello scorso anno, ha prodotto l’invio di circa 1872 domande di regolarizzazione, su 90.000 persone che percepiscono aiuti nel cantone di Ginevra e di 374 rinunce volontarie agli aiuti stessi.
Di queste domande ne sono gia state definite circa 72, come riferito dallo stesso Consigliere, dati alla mano.
Proprio per questo la SAIG ha ritenuto opportuno fare un pò il punto della situazione con il Consigliere, in modo da chiarire alcuni punti.
Il primo degli argomenti affrontati ha riguardato un chiarimento circa il metodo utilizzato dagli enti assistenziali per rifare i conteggi e per verificare se vi fosse o meno il diritto a ricevere aiuti o meno.
Si tratta di conteggi piuttosto complicati, a dire il vero, che devono tenere conto di una “franchigia”. Dal totale del proprio patrimonio, cioè, vengono decurtate delle somme fisse come se non esistessero.
Per quanto riguarda le persone sole la franchigia ammonta a 37.500 franchi, per una coppia 60.000 franchi cui vengono aggiunti 15.000 franchi per ciascun figlio minore.
Conformemente all’art. 11 comma 1 lett. B e C della LPC (Loi sur les Prestations Complémentaires), nelle rendite sono conteggiati sia i beni mobili sia beni immobili, nel seguente modo : 1/5 della fortuna netta, 1/10 per chi percepisce pensione di vecchiaia, nella misura un cui questa superi i 37.500 franchi per le persone sole, 60.000 franchi per le coppie e 15.000 franchi per gli orfani e minori che danno diritto a rendite per i figli AVS o AI.
Se il beneficiario delle prestazioni complementari o un’altra persona compresa nel calcolo delle prestazioni è proprietario di un immobile utilizzato come abitazione per almeno una di queste persone, viene preso in considerazione nel calcolo della fortuna soltanto il valore dell’immobile che superi i 112.500 franchi.
Inoltre, sempre per quanto riguarda il valore degli immobili che viene preso in considerazione nella fortuna, l’art. 11 comma 1 precisa che, in deroga alla lettera c dello stesso articolo, soltanto il valore dell’immobile superiore a 300.000 franchi viene preso in considerazione in presenza di una delle seguenti condizioni:
a. Una coppia possiede un immobile nel quale abita uno solo dei coniugi quando l’altro vive in una casa di riposo o in un ospedale;
b. Nell’abitazione di proprietà del beneficiario o di un suo congiunto, vive il beneficiario di un’indennità per invalidità AVS o AI, assicurazione malattia o assicurazione militare.
Le franchigie pari a 112.500 o 300.000 si applicano solo ed unicamente agli immobili a Ginevra nei quali risiedono effettivamente la o le persone incluse nel fascicolo delle prestazioni complementari. Se un bene immobile appartenente al beneficiario di prestazioni complemetari si trova fuori Ginevra, compreso l’estero, questo viene preso in conto nella fortuna immobiliare considerando solo le franchigie di 37.500, 60.000 e 15.000 per ogni minore, come meglio sopra specificato.
Attenzione ai beni immobili che sono stati donati a figli e familiari. La donazione, diversamente dalla vendita, comporta che per gli enti assistenziali il bene non sia mai uscito dal patrimonio del donante e, quindi, questo stesso bene, sia pur donato a terzi, viene preso in considerazione nel calcolo della fortuna di chi beneficia di aiuti sociali. Stesso discorso per il denaro ritirato e utilizzato. In mancanza di documenti giustificativi circa l’effettivo utilizzo di detto denaro per acquistare qualcosa, questo verrà preso in considerazione nei calcoli come se fosse ancora nella disponibilità della persona.
Il secondo dei temi affrontati con il Consigliere ha riguardato i mezzi a disposizione per opporsi alle decisioni degli enti assistenziali che si ritengano lesive dei propri interessi. Si può inviare un’opposizione, nei 30 giorni successivi all’invio dei conteggi, tesa a rifare i calcoli nel caso in cui si ritiene che gli stessi non siano esatti.
Una volta definita l’opposizione si può soltanto fare ricorso innanzi ai Tribunali competenti. Inoltre la procedura seguita dagli uffici per i calcoli, può essere soggetta a controllo secondo la LTras, la legge sul principio di trasparenza dell’Amministrazione, che permette ai cittadini di verificare tutta la documentazione presente nel proprio fascicolo, direttamente o per il tramite di un avvocato, e la procedura seguita dall’ufficio.
Il Consigliere Poggia ha poi illustrato le procedure esecutive volte a recuperare quanto dovuto tramite azioni esecutive sui beni dei beneficiari al fine di realizzare il denaro richiesto. Se i beneficiari hanno dei beni all’estero anche tali beni potrebbero essere assoggettati a procedure esecutive (pignoramento e vendita all’asta di beni immobiliari, pignoramento presso terzi sui conti bancari o sulle pensioni). Naturalmente, comportando tali procedure dei notevoli costi allo Stato, verrà valutato caso per caso a seconda dell’ammontare delle somme da recuperare. Sottolineo, però, che nel caso di persone che pensano di trasferirsi all’estero per evitare di restituire il dovuto, pensando, così, di sottrarsi alla propria obbligazione, se tali persone beneficiano di una pensione svizzera, sarà molto facile pignorarla direttamente in Svizzera, a costo contenuto, peraltro. E quanto all’ammontare di detto pignoramento, va anche detto che il cacolo del minimum vitale terrà conto del paese in cui vive il debitore. In Italia, ad esempio, occorrono meno risorse che in Svizzera per vivere e, dunque, la somma pignorata sarà maggiore se il debitore non vive in Svizzera.
Infine, il Consigliere Poggia ha specificato che, in caso di aiuti dall’Hospice Général, il patrimonio minimo che si può possedere per chiedere e mantenere l’assistenza è di 4.000 franchi se la persona è sola, 8.000 franchi in caso di una coppia oltre a 2.000 franchi a bambino a fino ad un massimo di 10.000 franchi.
Ringraziamo, dunque, il Consigliere Mauro Poggia per la disponibilità nel rispondere alle nostre domande.
Avv. Alessandra Testaguzza