Archivio Tag: AMNISTIA FISCALE

AMNISTIA FISCALE – Ultima chance per autodenunciarsi al fisco svizzero

21317493_1646885962028738_4832771012599949049_n

Oramai se parla e se ne discute da tempo. La stampa, locale ed estera, sta informando costantemente i residenti svizzeri. Le informazioni sono alla portata di tutti ma è bene che anche la SAIG, ch, antesignana a Ginevra fin dal 2015, continui a pubblicare la notizia.

Con la fine di quest’anno, verrà a terminare l’Amnistia fiscale parziale svizzera che ha dato e darà ancora per qualche mese la possibilità ai contribuenti di denunciare spontaneamente al fisco il patrimonio posseduto all’estero. La denuncia spontanea permette di evitare ammende e procedimenti penali che saranno, invece, a carico di chi, a partire dal 1 gennaio 2018, subirà dei controlli, che daranno esito positivo, grazie allo scambio automatico di informazioni tra un paese e l’altro (EAR: échange automatique de renseignements).

Tutte le banche e gli istituti finanziari sono obbligati a comunicare al fisco della residenza dei propri correntisti/investitori, l’esistenza di posizioni finanziarie presso le proprie sedi e, dunque, invieranno informazioni che le autorità fiscali del paese di residenza potranno utilizzare per far emergere gli evasori fiscali. Perché, sì, di evasione fiscale si tratta.

Attenzione dunque, a sottovalutare questo genere di scambi sulle proprie sostanze, convinti che in fondo a nulla porteranno o che nulla sarà intrapreso dalle autorità fiscali interessate. Questa leggerezza potrebbe portare a conseguenze anche importanti sia a livello finanziario (ricordiamo che le ammende in Svizzera vanno da 1/3 fino a 3 volte tanto gli importi delle imposte evase, oltre al supplemento di imposta per gli ultimi 10 anni. Ciò significa che se il supplemento di imposta per 10 anni viene quantificato in 10.000 franchi, a questi andrà aggiunta anche l’ammenda che può arrivare fino a 30.000 franchi e, quindi, si dovranno pagare ben 40.000 franchi), sia a livello penale, nel caso di evasione di grandi capitali o di produzione di false dichiarazioni e/o falsi documenti finalizzati a nascondere le reali finanze.

Le convenzioni internazionali, all’uopo predisposte, stabiliscono chiaramente che tutti i paesi che ne fanno parte, sono obbligati a prestarsi reciproca assistenza amministrativa per poter controllare i propri contribuenti. Il fisco svizzero sembra, in questo senso, piuttosto determinato a recuperare i capitali sommersi e dal gennaio del prossimo anno inizierà senza dubbio ad utilizzare questo tipo di risorse.

Voglio anche sottolineare che, oltre allo scambio automatico di informazioni, esiste anche la possibilità per il fisco di fare ricerche mirate sui singoli o su categorie di contribuenti. Questo per dire che vi sono diversi strumenti atti a far emergere le situazioni non ancora denunciate.

Il fatto, poi, che molti pensano che lasciando la Svizzera entro quest’anno, per tornare nel proprio paese di origine, si possa impunemente non presentare una denuncia spontanea né essere controllati nel futuro, avverto che questo è un tipo di scappatoia che potrebbe trasformarsi in una spada di Damocle. Nulla impedirà al fisco di andare a controllare singolarmente ciascun ex residente e procedere, se del caso al recupero di quanto dovuto per il periodo in cui era un suo contribuente. Detto recupero, tra l’atro, in caso di pensioni percepite in Svizzera, diventa anche piuttosto agevole, dal momento che dette pensioni possono essere facilmente pignorate secondo le leggi elvetiche e calcolando un minimum vitale anche inferiore se si vive in uno Stato in cui più basse sono le spese per vivere.

Data limite per inviare una raccomandata o presentare un dossier direttamente negli uffici è il 31 dicembre 2017. Chi invierà denunce spontanee oltre quella data non rientrerà nei benefici dell’amnistia, come confermato dalle amministrazioni fiscali locali e da Berna.

Se non si dovesse essere in possesso, entro questa data, di tutti i documenti necessari richiesti per il dossier, si potrà intanto inviare una semplice dichiarazione, sempre con raccomandata ricevuta di ritorno, nella quale si esprime chiaramente la propria volontà di aderire all’amnistia fiscale specificando che i relativi documenti verranno inviati successivamente non appena disponibili e poi rivolgersi ad un professionista del settore per completare la procedura con tutti i conteggi ed i cambi di valuta come previsti dalla prassi.

In conclusione: in questa fase si ha ancora tutto il tempo per potersi mettere in regola, non solo per sé stessi ma soprattutto per i propri figli che un domani erediteranno beni non denunciati e che non potranno essere denunciati senza incorrere in ammende.

Il consiglio è, dunque, di valutare attentamente rischi e benefici e di prendere la giusta decisione prima della scadenza dei termini.

Per maggiori informazioni continuano gli incontri informativi nei locali SAIG, Av. Ernest-Pictet 10 – 1203 Genève, dalle 14 alle 17, i lunedì 18 e 25 settembre e tutti i lunedì del mese di ottobre.

Avv. Alessandra Testaguzza

In atto le procedure preliminari per lo scambio di informazioni fiscali tra la Svizzera e l’Unione Europea

Il 26 ottobre 2004 la Svizzera e l’Unione Europea hanno concluso l’Accordo sullo scambio automatico di informazioni relative ai conti finanziari.
Tale Accordo è stato approvato dall’Assemblea federale il 17 dicembre 2004 ed è entrato in vigore il 1 gennaio 2017.
Dal 1 gennaio 2017, dunque, è iniziato tra i paesi europei e la Svizzera la raccolta delle informazioni finanziarie per tutti i conti ancora esistenti dopo il 31 dicembre 2016.
Ciò significa che i conti correnti e le posizioni chiusi entro il 31 dicembre 2016 non faranno parte dello scambio automatico di informazioni dal 2018. Ma ATTENZIONE. Questo non significa che tali conti non potranno essere controllati. Significa soltanto che non faranno parte di scambio automatico, ma potranno essere oggetto di ispezione SU DOMANDA delle autorità preposte (articolo 5 dell’Accordo).
Le ispezioni su domanda, peraltro, possono avvenire anche a partire dal 1 gennaio 2017 dal momento che è in atto, come detto, la raccolta e lo scambio delle informazioni tra un paese e l’altro. Chi non è in regola con il fisco del paese di residenza, dunque, deve essere consapevole che si trova già in una posizione “di pericolo” di essere, diciamo così,” scoperto” dal fisco.
Ma quali sono, in definitiva, le informazioni che saranno scambiate?
L’articolo 2 dell’Accordo, prevede che vengano comunicati, per ciascun conto dichiarabile:
il nome, l’indirizzo, il NIF (numero di identificazione fiscale), data e luogo di nascita del titolare del conto; il numero di conto , il nome ed il numero di identificazione dell’Istituto finanziario dichiarante; il saldo o il valore riportato sul conto (compresi eventuali contratti di assicurazione o contratti di rendita) alla fine di ciascun anno di riferimento o altro periodo di riferimento adeguato, o se il conto è stato chiuso, il saldo di chiusura del conto stesso. Per quanto riguarda i conti di deposito, anche gli interessi versati o accreditati nel corso dell’anno.
Per quanto riguarda le procedure applicabili ai conti di persone fisiche, la Sezione III dell’Accordo distingue tra “conti di poco valore” e conti di valore elevato” per quanto riguarda i conti “preesistenti” (dopo il 31.12.2016).
Per i “conti di poco valore” per verificare se vi siano conti in una delle giurisdizioni soggette a dichiarazione, viene anzitutto valutato l’indirizzo di residenza del titolare del conto stesso. Viene poi prevista una ricerca per via elettronica nel caso in cui l’Istituto finanziario tenuto a dare le informazioni non utilizza un indirizzo di residenza aggiornato del titolare del conto. L’Istituto finanziario dovrà allora eseguire la ricerca sulle banche dati elettroniche e, sulla base dell’esistenza o meno di uno o più indizi, si potrà valutare se la persona è residente fiscalmente in una delle giurisdizioni tenute a dare le informazioni. Quali sono questi indizi?
Ad esempio un indirizzo postale, una cassetta delle lettere, in una delle giurisdizioni tenute a dare informazioni. Oppure uno o più numeri telefonici un ordine di versamento permanente su un conto gestito in una di dette giurisdizioni, una procura o una delega di firma data ad una persona residente nella giurisdizione stessa. Insomma, basta un indirizzo in Italia, o un numero telefonico italiano o una delega su conto concessa ad un residente in Italia, per fare in modo che l’istituto finanziario italiano presso il quale è esistente un conto, sia obbligato a dare le informazioni previste nell’Accordo.
Per i “conti di valore elevato” sono previste procedure di “esame approfondito” che comprendono sia banche dati elettroniche sia banche cartacee. A questo proposito, per quanto riguarda i Buoni postali fruttiferi cartacei, che moltissimi ritengono non avere alcun collegamento con la Posta ove sono stati emessi ed ove vengono ritirati. Ebbene non è così. Le banche dati cartacee possono far risalire a Buoni postali emessi fino a 30 anni fa. Attenzione, dunque, a non commettere errori nel non dichiarare detti Buoni nella convinzione che non possano essere rintracciati.
Atteso che le informazioni non possono essere in questo numero esaustive come meriterebbero, il supplemento verrà pubblicato nel prossimo numero di maggio.
Avv. Alessandra Testaguzza

Note a chiarimenti dell’interrogazione parlamentare del Sen. Claudio Micheloni.

17426225_1471483309569005_7724914727174185291_n

Di Alessandra Testaguzza e Carmelo Vaccaro

In riferimento alla notizia pubblicata su “l’altraitalia” il 24 marzo scorso e intitolata “Italiani in Svizzera. Valore locativo per gli immobili posseduti in Italia?”, circa l’interrogazione depositata dal Sen. Claudio Micheloni in Senato, si ritiene più che mai opportuno scrivere questa nota a chiarimenti di alcuni dei punti affrontati dal Sen. Micheloni.

Tramite la SAIG di Ginevra, difatti, come ormai noto a molti dei nostri connazionali residenti a Ginevra, la sottoscritta, di concerto con le istituzioni fiscali e sociali del cantone, segue questa materia da oltre un anno e mezzo e ritiene opportuno puntualizzare le argomentazioni sostenute al solo fine di favorire una migliore comprensione delle stesse, trattandosi di materia delicata ed anche non di semplice comprensione.

Il discorso va affrontato sotto un duplice punto di vista: quello fiscale e quello sociale, dal momento che si tratta di due argomenti diversi fra loro, anche se inevitabilmente connessi.

Anzitutto il profilo fiscale.
La Svizzera, a fronte delle auto-dichiarazioni dei suoi contribuenti che aderiscano all’amnistia fiscale messa in campo dal 2010, o che le inseriscano nelle dichiarazioni dei redditi stesse, applica delle tassazioni sui beni e redditi esistenti/percepiti in altri paesi.

E, dunque, per i beni immobili esistenti all’estero alcuni cantoni, fra cui quello di Ginevra, applicano innanzitutto il cosiddetto “valore locativo”, valore che il fisco calcola ed applica anche agli immobili in Svizzera. Tale valore locativo viene calcolato in base ad una percentuale convenzionale che a Ginevra è del 4,5% (a Zurigo è il 6%, in altri cantoni è del 4%) sul valore di mercato dell’immobile stesso. Inoltre, il valore di mercato viene aggiunto alla cosiddetta “fortuna”, la tassa patrimoniale che si applica sulla totalità del patrimonio.

Le imposte, quanto al valore locativo, sono federali (IFD) e cantonali (ICC) e vengono aggiunte ai redditi, proprio come se gli immobili fossero veramente affittati e producessero reddito.

Un esempio: se un immobile ha un valore di 100.000 franchi, il valore locativo per le imposte federali sarà di 4.500 franchi l’anno, mentre quello per le imposte cantonali sarà inferiore in quanto viene decurtato un 4% all’anno, fino ad un massimo di 10 anni (- 40%). Quindi su 100.000 il valore sarà, più o meno, di 2.700 franchi all’anno. I 7.200 franchi vengono aggiunti ai redditi percepiti in Svizzera (stipendi, pensioni, etc.). Ma questa operazione ha il solo scopo di stabilire il tetto imponibile totale (redditi svizzeri + valore locativo immobili in Svizzera e all’estero = percentuale impositiva), ma poi, per effettuare il calcolo finale di quante imposte verranno effettivamente pagate, la percentuale verrà moltiplicata escludendo il valore locativo da immobili all’estero. Significa che si pagheranno, forse delle imposte maggiorate, ma solo sui redditi svizzeri.

Stesso discorso per quanto riguarda la “fortuna”. Il valore di mercato dell’immobile all’estero verrà sommato a tutti gli altri valori (degli immobili in Svizzera, ad esempio, del denaro presente nei conti correnti, delle rendite, etc.) per stabilire, anche qui, il tetto impositivo, per stabilire, cioè, l’aliquota che poi verrà pagata. Ma una volta fatto questo, il valore dei beni immobiliari che siano all’estero (non anche del denaro, però, depositato in banche estere!) viene sottratto e si moltiplica la percentuale, maggiorata, per i beni in Svizzera (comprensivi anche, come detto, dell’eventuale denaro all’estero).

Un esempio: a Ginevra le percentuali sulla “fortuna” vanno dallo 0,34% per il primo scaglione (da 25.000 a 125.000 franchi di imponibile l’anno) all’1% per patrimoni che ammontano da 3.000.000 di franchi in su. Significa che se precedentemente il contribuente già pagava lo 0,34% all’anno (primo scaglione), e, a fronte della denuncia dei beni presenti all’estero, cambierà scaglione (il secondo scaglione va da 125.000 a 200.000 franchi), pagherà lo 0,38% (cioè uno 0,04% in più) sui beni in Svizzera (mobiliari e immobiliari) e sui beni all’estero (solo mobiliari).

Bisogna chiarire, poi, che si parla sempre di imponibile. Si deve, cioè, debitamente tenere conto delle deduzioni di imposta previste in ciascuno cantone. Per quanto riguarda Ginevra, ad esempio, una coppia di coniugi ha una deduzione di imposta annuale di 165.668 franchi. Significa che se questa coppia possiede una “fortuna” di 150.000 franchi in totale, non pagherà le imposte patrimoniali.

Considerando, ora, la Convenzione del 1976 intervenuta fra Italia e Svizzera per impedire la doppia imposizione ed evitare, quindi, che il contribuente paghi le imposte un due paesi diversi per gli stessi redditi o sugli stessi beni, è assolutamente corretto richiamarla in quanto, in effetti, si potrebbe profilare una doppia imposizione sui beni immobili, dal momento che viene prevista un’imposizione sia pure soltanto per stabilire la determinazione dell’aliquota.

Dal punto di vista di detta Convenzione va anche affrontato il discorso sulle pensioni erogate dall’INPS che vengono tassate in Svizzera, nonostante le stesse siano già tassate alla fonte. L’art. 19, difatti, prevede chiaramente che “le remunerazioni, comprese le pensioni, pagate da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale, ….., ad una persona fisica che ha la nazionalità di detto Stato, …., sono imponibili soltanto nello Stato contraente da dove provengono dette remunerazioni”. Tuttavia dette pensioni vengono soggette ad imposizione fiscale in Svizzera e, come da nota scritta inviata recentemente alla sottoscritta dall’amministrazione fiscale cantonale di Ginevra, che conferma questa prassi, i contribuenti potranno poi richiederne il rimborso in Italia. Anche questo sarebbe un punto da chiarire in sede istituzionale.

E passiamo al discorso sociale per coloro che hanno beneficiato di aiuti da enti assistenziali senza aver dichiarato l’intero patrimonio posseduto anche all’estero e che oggi non sono in regola neanche con il fisco.

Dal 1 ottobre 2016 è entrata in vigore una norma penale che punisce il reato di truffa agli enti assistenziali (art. 148a CP, introdotto dal n. I 1 della LF del 20 mar. 2015 – Attuazione dell’art. 121 cpv. 3-6 Cost. sull’espulsione di stranieri che commettono reati, in vigore dal 1° ott. 2016 – RU 2016 2329; FF 2013 5163) , non solo con ammende o reclusioni ma anche con l’espulsione dalla Svizzera ( 5 o 10 anni) per chi non sia, o non sia anche, cittadino svizzero (art. 66 a, co. e CP, introdotto dal n. I 1 della LF del 20 mar. 2015 – Attuazione dell’art. 121 cpv. 3-6 Cost. sull’espulsione di stranieri che commettono reati, in vigore dal 1° ott. 2016 – RU 2016 2329; FF 2013 5163) .

________________________
—-Art. 148a CP: “Ottenimento illecito di prestazioni di un’assicurazione sociale o dell’aiuto sociale. 1 Chiunque, fornendo informazioni false o incomplete, sottacendo fatti o in altro modo, inganna una persona o ne conferma l’errore, ottenendo in tal modo per sé o per terzi prestazioni di un’assicurazione sociale o dell’aiuto sociale a cui egli o i terzi non hanno diritto, è punito con una pena detentiva fino a un anno o con una pena pecuniaria.
2 Nei casi poco gravi la pena è della multa.”

Art. 66 a, co. e CP: “1a. Espulsione. a. Espulsione obbligatoria. 1 Il giudice espelle dal territorio svizzero per un tempo da cinque a quindici anni lo straniero condannato per uno dei seguenti reati, a prescindere dall’entità della pena inflitta: e. truffa (art. 146 cpv. 1) a un’assicurazione sociale o all’aiuto sociale, ottenimento illecito di prestazioni di un’assicurazione sociale o dell’aiuto sociale (art. 148a cpv. 1).
2 Il giudice può rinunciare eccezionalmente a pronunciare l’espulsione se questa costituirebbe per lo straniero un grave caso di rigore personale e l’interesse pubblico all’espulsione non prevale sull’interesse privato dello straniero a rimanere in Svizzera. Tiene in ogni modo conto della situazione particolare dello straniero nato o cresciuto in Svizzera.
3 Il giudice può inoltre rinunciare a pronunciare l’espulsione se il fatto è stato commesso per legittima difesa discolpante (art. 16 cpv. 1) o in stato di necessità discolpante (art. 18 cpv. 1)”.—-

Ciò significa che chi ha richiesto degli aiuti sociali senza dichiarare tutti i suoi beni oppure non ha comunicato di essere venuto in possesso di tali beni dopo aver richiesto gli aiuti, è passibile non solo di un procedimento penale con pedissequa condanna, ma anche, qualora non avesse nazionalità svizzera, di espulsione. Tutti gli stranieri residenti in Svizzera rischiano di essere espulsi se commettono uno dei reati previsti dall’art. 66a, 1a CP, ma la cosa peggiore è, a mio avviso, la mancata informazione circa l’entrata in vigore di queste norme che potenzialmente potrebbero arrecare un pregiudizio irreparabile a molte delle famiglie straniere residenti in Svizzera da svariati anni, che qui hanno lavorato e contribuito attivamente all’economia locale.

Il cantone di Ginevra ha previsto per i suoi residenti una procedura atta ad evitare problemi penali ed espulsioni per coloro che avessero inviato una domanda di regolarizzazione entro e non oltre il 31 dicembre dello scorso anno. Molti dei nostri connazionali a Ginevra hanno aderito a questa iniziativa, ma molti altri no. Va anche detto che, tra i connazionali residenti a Ginevra ce ne sono molti che hanno taciuto di possedere molti beni in Italia (si parla di patrimoni che superano il milione di euro) e che hanno usufruito per moltissimi anni di aiuti sociali senza averne, in principio, il diritto. Ora saranno costretti a restituire somme per almeno 7 anni (che diventano 15 se viene riconosciuta la truffa).

Al momento non si ha giurisprudenza sul punto. Vedremo come il Tribunale Federale interpreterà e applicherà questa normativa.

Bene fanno, intanto, le istituzioni italiane a farsi parte diligente per chiarire con la Confederazione elvetica se vi siano doppie imposizioni che appesantiscono, anche all’estero, la posizione fiscale dei nostri connazionali residenti fuori dai confini domestici e che già in Italia sugli immobili sono costretti a pagare l’IMU come seconda casa pur in presenza di un unico, ed uno solo, immobile.

Avv. Alessandra Testaguzza e Carmelo Vaccaro

Tassazione delle pensioni INPS in Svizzera – ulteriori chiarimenti

17190865_1449892095061460_6485249874760720113_n

In riferimento alla tassazione delle pensioni INPS in Svizzera, argomento dalla sottoscritta già trattato nel n. 2 del 2017 de La Notizia di Ginevra, segnalo che molta confusione stanno causando pareri contrastanti da parte di operatori del settore (fiduciaires, patronati italiani in Svizzera, etc.).

Alcuni sostengono, difatti, che essendo le pensioni italiane già soggette ad imposizione fiscale in Italia (o non soggette ad alcuna imposizione neanche in italia), queste non saranno ulteriormente tassate anche in Svizzera.

In base alla Convenzione tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Italiana per evitare le doppie imposizioni, conchiusa il 9 marzo 1976 ed entrata in vigore il 27 marzo 1979 – conclusa “per evitare le doppie imposizioni a carico dei contribuenti che adempiono i loro obblighi fiscali” (come si legge nel preambolo della Convenzione stessa, il cui testo completo è facilmente reperibile on line sul sito ufficiale admin.ch) – il contribuente che paga le imposte in un Paese non dovrà pagarle, per lo stesso titolo, anche nel Paese in cui risiede. Nello specifico, per quanto riguarda le pensioni erogate dall’INPS, l’articolo 19 di detta Convenzione, è specifico in questo senso, recitando testualmente al co. 1: “1. “Le remunerazioni, comprese le pensioni, pagate da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale, oppure ancora da una persona giuridica o da un ente autonomo di diritto pubblico di detto Stato, sia direttamente sia mediante prelevamento da un fondo speciale, a una persona fisica che ha la nazionalità di detto Stato a titolo di servizi resi presentemente o precedentemente, sono imponibili soltanto nello Stato contraente da dove provengono dette remunerazioni”.

Tutto sembrerebbe, dunque, essere chiaro: se le pensioni INPS sono già tassate in Italia (e lo sono), non saranno ulteriormente tassate anche in Svizzera.

EBBENE, NON È COSÌ.
Proprio a seguito della constatazione dell’esistenza di opinioni diverse in merito, da parte soprattutto di fiduciaires che sostengono proprio che le pensioni non vengono tassate in Svizzera, la sottoscritta in data 7 marzo 2017 ha scritto al Direttore aggiunto del Servizio di Controllo dell’Hotel des finances di Ginevra, M. Guy EVEQUOZ, chiedendo in modo specifico di chiarire la posizione della Svizzera in questo senso e richiamando esplicitamente l’art. 19 della Convenzione de qua.

La risposta scritta non si è fatta attendere. Stamattina, 8 marzo 2017, mi è stata inviata un’e-mail, a firma di M. Yvan CHAPPUIS, Controllore fiscale del Dipartimento Finanze, nella quale mi si dice testalmente: “E’ stata posta la domanda a M. David HERMANN della Taxation D, che mi ha confermato che le pensioni INPS sono tassate in Svizzera se il contribuente risiede in Svizzera. Sta poi al contribuente di farsi rimborsare l’imposta prelevata in Italia”.

Esattamente come dalla sottoscritta già sostenuto nell’articolo su La Notizia di Ginevra.
A tutti coloro che non siano ancora convinti di questo, consiglio vivamente di informarsi direttamente presso gli uffici pubblici fiscali.

La doppia imposizione è evitata per il fatto che il contribuente che risiede in Svizzera potrà richiedere rimborso delle imposte qui versate, in Italia.

Questa la situazione che per onestà intellettuale dovevo chiarire ulteriormente riferendomi alle risposte ufficiali degli uffici preposti.

Avv. Alessandra Testaguzza

Amnistie fiscale e SPC – bilanci di inizio anno e aggiornamenti

16865023_1435730849810918_4699406169477281356_n

Secondo i dati ufficiali dell’AFC (Admnistration Fiscale Cantonale), le denunce spontanee inviate al fisco ginevrino sono in netto aumento.

Nel 2015, difatti, le domande inviate ammontavano a 1113. Nel 2016 sono aumentate fino al 2.836 e, dal primo gennaio di quest’anno, le domande inviate sono già più di 1500. Ciò significa che, finalmente i contribuenti ginevrini, hanno preso coscienza del problema e delle sue conseguenze e stanno provvedendo a regolarizzarsi presso le sedi competenti.

La SAIG, attraverso la sua rete informativa ed i suoi collaboratori, è da sempre in prima linea per informare e sostenere tutti coloro che vogliono approfittare della possibilità offerta dall’amnistia e ha appreso con soddisfazione che tutto il lavoro svolto finora sta cominciando a dare i suoi frutti.

Personalmente in questa fase, oltre a continuare ad informare ed ad assistere ancora quanti vogliano autodenunciarsi (sia nella preparazione delle denunce spontanee, sia nella ricerca dei documenti da allegare), sto seguendo gli esiti delle denunce presentate nel corso di tutto il 2016.

Tutti coloro che abbiano già inviato la propria denuncia spontanea, difatti, stanno ricevendo le risposte da parte degli uffici competenti, contenenti il numero identificativo del proprio dossier ed un piccolo formulario da datare, firmare e reinviare, per confermare la volontà di autodenunciarsi.

Possono anche essere richiesti anche ulteriori documenti, soprattutto bancari, per completare i dossier presentati, circostanza, questa, che sta dando del filo da torcere vista la difficoltà di relazionarsi con le banche italiane e con le Poste, che non collaborano appieno nella ricerca dei documenti contabili per i 10 anni richiesti. Quel che posso dire è che bisogna insistere e se il termine concesso dal fisco non è sufficiente, basta chiederne uno spostamento, per iscritto, spiegando la situazione.

Molte le difficoltà per quanto riguarda gli estratti interessi/capitale per i buoni postali. La sottoscritta ha parlato personalmente con diversi direttori delle Poste e è possibile avere questi estratti allo sportello. Ma la soluzione c’è: siamo ora in grado, su specifica indicazione degli uffici preposti, di calcolare sia gli interessi che il capitale, anno per anno, dei buoni postali.

E vengo a trattare l’argomento delle pensioni italiane che sono già imposte alla fonte in Italia e, dunque, in linea di principio, secondo il divieto della doppia imposizione, non dovrebbero essere tassate anche in Svizzera. Invece il fisco svizzero le tassa imponendo ai contribuenti di richiedere in Italia il rimborso, circostanza, questa, che obbligherà migliaia di persone ad iniziare un percorso lungo e difficile nel Bel Paese per farsi rimborsare le imposte pagate due volte. Impresa che, vista la giurassica burocrazia italiana, comporterà non pochi disagi e perdite di tempo ai concittadini.

Nonostante tutto cio’ stia creando fatica e preoccupazione, credo sia uno sforzo necessario che verrà ripagato il prossimo anno dalla maggiore tranquillità offerta dalla consapevolezza di non avere piu’ incombenze pendenti con la Svizzera.

Quanto ai conteggi definitivi riguardo ai 10 anni di supplementi di imposta, molti stanno chiedendo quando questi verranno comunicati. Ebbene, secondo quanto riferito dagli uffici del fisco stesso, si tratterà di attendere almeno un paio di anni, vista la mole di lavoro che dovrà essere gestita. Un ultimo aggiornamento riguarda i conteggi relativi al valore locativo degli immobili che parte, come noto, dal valore di mercato degli immobili stessi. Ebbene, il valore di mercato espresso in euro viene poi convertito in franchi svizzeri secondo il tasso di cambio dell’anno 2006 o 2007 (si calcolano i 10 anni indietro rispetto alla presentazione della denuncia) e poi resta stabile per tutti i 10 anni. Questo comporta che, purtroppo, rispetto ad oggi, il cambio 10 anni fa era molto più sfavorevole e, dunque, il valore locativo che verrà aggiunto al reddito annuale sarà proporzionale ad un tasso superiore a quello attuale. Ma questa è la prassi seguita dagli uffici.

E veniamo alla parte riguardante il Servizio di prestazioni complementari.

Il DEAS-SPC sta inviando le lettere contenenti la lista dei documenti da produrre. In linea di massima si tratta della richiesta di una perizia di stima per gli immobili (valore commerciale e valore locativo per gli immobili) e degli estratti conto dei conti bancari e/o postali, a partire dal 2009 in poi, per il denaro.

La perizia di stima puo’ essere anche fatta da un geometra (e non solo da un architetto, un notaio o un agente immobiliare come specificato nelle lettere). La direttrice Marinella De Nardin Lugand ha, difatti, comunicato, dopo specifica richiesta, che verranno prese in considerazione anche le perizie firmate da geometri iscritti all’albo.

C’è da dire che, purtroppo, non stanno soltanto arrivando le demandes de pièces, ma anche, in qualche caso, i conteggi già calcolati (pur in assenza, a volte, della documentazione completa) per richiedere le somme in restituzione di quanto indebitamente percepito, alla luce del patrimonio oggi dichiarato. Si tratterà, se del caso, di fare opposizione nei 30 giorni successivi alla data di ricevimento di detti conteggi, al fine di meglio specificare le singole posizioni e verificare i conteggi.

Il pagamento delle somme ricalcolate potrà anche essere effettuate ratealmente.

Concludo sottolineando che, comunque vada, autodenunciarsi e inviare la domanda di regolarizzazione, erano le uniche opzioni possibili, onde evitare ammende e denunce penali. Insomma, la scelta piu’ ragionevole da fare da parte dei contribuenti.

La sottoscritta, come d’abitudine, sarà presente presso la sede SAIG Ginevra per gli incontri informativi nei giorni di lunedì 6 e 20 marzo, dalle 14.00 alle 17.00.

Avv. Alessandra Testaguzza

Amnistia fiscale e reato di truffa agli enti assistenziali – aggiornamenti

15977089_1388192951231375_1806770582030127313_n

15977089_1388192951231375_1806770582030127313_nCon il 2017 inizia un altro anno durante il quale il fisco svizzero permetterà ancora ai suoi contribuenti di poter aderire, senza incorrere in ammende e procedimenti penali, all’amnistia fiscale, attraverso una domanda scritta ed inviata con raccomandata all’amministrazione fiscale cantonale.

Questa denuncia spontanea permette ai contribuenti, come già ripetuto e scritto molte volte, di dichiarare il proprio intero patrimonio ovunque esso si trovi. I contribuenti potranno informare il fisco ancora per tutto il 2017, tenendo ben presente che da gennaio 2018 inizierà lo scambio di informazioni automatiche tra un paese e l’altro e, dunque, da quel momento, più elevato sarà il rischio che l’amministrazione fiscale venga a conoscenza di patrimoni, esistenti all’estero, non ancora dichiarati.

Bisogna ricordare che, al di là dello scambio automatico di informazioni che riguarderà i conti bancari, il fisco dispone anche di altri strumenti, come ad esempio, l’interrogazione del catasto, banca dati pubblica ed accessibile a tutti, nella quale tutti gli immobili sono registrati e, dunque, semplicemente con i dati anagrafici si può agevolmente risalire al proprietario.

Quanto ai supplementi di imposta da pagare sugli ultimi 10 anni, come prevede l’amnistia fiscale, va detto che il calcolo viene effettuato caso per caso e tiene conto di molteplici fattori, quali, ad esempio, i redditi percepiti annualmente, le deduzioni di imposta che l’amministrazione fiscale prevede (ad esempio a Ginevra una coppia sposata ha una deduzione di imposta annuale di 165.678 franchi e, dunque, se ha una fortuna di 150.000 franchi, non pagherà alcuna imposta), la fortune già esistente in Svizzera, etc.

Sottolineo che la doppia imposizione è vietata dalle convenzioni internazionali (l’Italia e la Svizzera hanno sottoscritto una convenzione il 9 marzo 1976 entrata in vigore il 27 marzo 1979) e, dunque, se le imposte sono state già pagat nel paese ove i beni si trovano, le stesse imposte nn verranno richieste anche nel paese ove si è contribuenti. Per quanto riguarda i beni immobili, dunque, nessuna imposta immobiliare verrà richiesta, posto che le imposte immobiliari sono di esclusiva comptenza dello Stato ove gli immobili si trovano. Ma in Svizzera viene comunque calcolato il valore locativo, calcolato secondo una percentuale forfettaria del 4,5% a partire dal valore commerciale degli immobili. Detto valore locativo viene poi aggiunto ai propri redditi, come se gli immobili in questione fossero, di fatto, affittati. Se, poi, questa addizione vada ad incidere o meno sullo scaglione di riferimento oppure no (cioè se il contribuente andrà a pagare qualcosa in più), questo dipenderà da caso a caso, tenendo anche conto delle precedenti dichirazioni fiscali. A fronte della presentazione della denuncia spontanea, il reddito potrebbe, in effetti, aumentare fino a determinare uno scaglione impositivo superiore e, in questo caso, il contribuente potrebbe vedere aumentate le imposte da pagare. Ma non è detto: in caso di patrimoni di scarso valore (come una piccola casa, un conto corrente di scarso valore, una pensione minima), il contribuente non dovrebbe subire differenze.

Quanto alle imposte sulla “fortune”, questa verrà calcolata sommando il patrimonio già presente in Svizzera a quello presente in un altro Stato (valore degli immobili, denaro depositato in banca, investimenti, etc.) e il totale, verrà utilizzato per calcolare il tetto imponibile (che va dallo 0,34% all’1%).

Nonostante tutto, a fronte di questa possibilità, molti ritengono ancora che non sia opportuno procedere ad autodenunciarsi, dimenticando, pero’ che se non lo fanno un domani a subirne le conseguenze saranno i figli che erediteranno dei beni che per il fisco svizzero non esistono e se l’amnistia fiscale non sarà piu’ in vigore, avranno non pochi problemi da risolvere. Consiglio, quindi, di riflettere bene prima di prendere una decisione che possa pregiudicare la tranquillità dei propri discendenti in futuro.

Quanto al reato di truffa agli enti assistenziali, entrato in vigore dal 1 ottobre 2016, va detto che, spirato il termine del 31.12.2016 (concesso dal Consigliere Mauro Poggia a coloro che beneficiano di aiuti sociali e che non avevano dichiarato l’intero proprio patrimonio in sede di richiesta di aiuti o di rinnovo), per inviare una domanda di regolarizzazione con raccomandata, il Procuratore Generale darà corso alle indagini del caso a partire da quest’anno. Tutti coloro che non avranno inviato la domanda di regolarizzazione nel predetto termine, rischiano, dunque, di incorrere, da questo momento in poi, nelle sanzioni penali previste dalla normativa che includono, per le persone che non abbiamo nazionalità svizzera, l’espulsione dal paese, per non parlare della restituzione di quanto indebitamente percepito. Sottolineao che i 7 anni previsti possono diventare 15 nel caso di riconoscimento del reato di truffa.

Quanti, invece, abbiano aderito all’iniziativa messa in campo da Poggia (ricordiamo che Ginevra è stato l’unico cantone che non solo ha debitamente informato tutti gli assistiti, ma che ha anche previsto un breve periodo di tempo per regolarizzarsi), non saranno soggetti a procedimenti penali, né all’espulsione, ma, in qualche caso, dovranno procedere alla restituzione, in tutto o in parte, di quanto percepito.
Bisognerà, ora, attendere che gli uffici preposti facciano i calcoli per stabilire se vi sarà restituzione oppure no.

Infine, come di consueto, indico le date per le consulenze legali presso la sede della Società delle Associazioni Italiane di Ginevra (SAIG) nel mese di febbraio: lunedì 6 e 20 dalle 14 alle 17.

Avv. Alessandra Testaguzza

 

La SAIG accoglie un folto pubblico di connazionali alla Conferenza sulle amnistie fiscale e sociale

La sera dello scorso venerdì 2 dicembre, la SAIG ha organizzato, nella Salle des Fêtes de Lignon, una conferenza dedicata all’amnistia fiscale ed alla nuova normativa penale riguardante la truffa agli enti assistenziali entrata in vigore dal 1 ottobre 2016 (cosiddetta amnistia sociale).

A fare da relatori, Marinella De Nardin Lugand, Direttrice del Servizio delle prestazioni complementari, e l’Avv. Alessandra Testaguzza, consulente legale della SAIG, da tempo impegnata proprio su questi temi.

Molte le persone che hanno presenziato alla conferenza e che hanno posto diverse domande ad entrambi i relatori.
La Dott.ssa De Nardin ha spiegato come il sistema di assistenza sociale sia stato uno dei migliori strumenti introdotti nello stato di diritto nella storia recente europea, in quanto dà la possibilità a tutti i contribuenti più bisognosi, di essere assistiti dallo Stato, qualora ve ne fosse la necessità. Naturalmente, però, perché questo sistema funzioni è necessario che venga utilizzato come strumento di bilanciamento delle differenze sociali e, soprattutto, che venga utilizzato in modo corretto e rigoroso soltanto da e per coloro che ne abbiano un effettivo bisogno.

In questo senso va la riforma del codice penale svizzero che ha introdotto il reato di truffa agli enti assistenziali per punire coloro che approfittino delle casse sociali pubbliche senza averne il diritto. E, dunque, chi abbia richiesto ed ottenuto aiuti sociali omettendo di dichiarare tutto il proprio patrimonio, esistente in Svizzera o in altri paesi, oggi sarà perseguito penalmente e subirà anche l’espulsione per un periodo di tempo che va dai 5 ai 15 anni.

Il cantone di Ginevra, come anche ribadito dalla Dott.ssa De Nardin, è l’unico in Svizzera ad aver debitamente informato tramite lettera tutti coloro che beneficiano di aiuti sociali e ad aver predisposto una sorta di “paracadute” prevedendo un breve periodo di tempo (fino al 31 dicembre 2016) per poter inviare una domanda di regolarizzazione agli enti assistenziali ed evitare, in questo modo, il procedimento penale e l’espulsione. Il Consigliere di Stato Mauro Poggia, difatti, ha stilato un accordo con il Procuratore generale, in modo che non apra alcuna indagine fino al 1 gennaio del 2017. Attenzione, però, la domanda di regolarizzazione non eviterà la possibile restituzione del denaro incassato.

Alcune persone presenti hanno chiesto alla Dott.ssa De Nardin cosa accade nel caso in cui gli immobili dei beneficiari di aiuti sociali siano stati donati ai discendenti e la Direttrice ha risposto che la normativa prevede che in caso di donazione il bene continua ad essere considerato come facente parte del patrimonio del donante e, quindi, può rappresentare una garanzia per gli eventuali crediti maturati nei confronti degli enti assistenziali da parte della persona che ha deciso di spogliarsi volontariamente e a titolo gratuito dei propri beni. Non è prevista alcuna prescrizione e, quindi, il bene verrà sempre considerato ancora di proprietà del donante. Soltanto la vendita mette al riparo da questa ipotesi.

Altre domande sono state poste al fine di meglio comprendere in che modo il servizio di prestazioni complementari procede al calcolo dell’ammontare degli aiuti da erogare. La De Nardin ha fatto presente che esiste una franchigia che viene utilizzata per calcolare la base da cui partire. Tale franchigia si sostanzia in una somma predefinita che varia a seconda che gli aiuti debbano essere erogati ad una persona che vive da sola oppure in coppia oppure in presenza di figli. Per una persona sola la franchigia ammonta a 37.500 franchi; per una coppia 60.000 e per ogni figlio si aggiungono 15.000 franchi. Ecco, allora, che se si ha un patrimonio stimato in 100.000 franchi, per una coppia si sottrarranno 60.000 e rimarrà la somma di 40.000 dalla quale partire per il calcolo degli aiuti.

L’Avv. Testaguzza, dal canto suo, ha risposto alle domande sull’amnistia fiscale, precisando che ancora per tutto il 2017 si potrà approfittare di questa opportunità offerta dalle autorità fiscali svizzere per regolarizzare la propria situazione fiscale.

Prendendo spunto proprio da questo argomento, la SAIG (unica entità associativa italiana a diffondere nel cantone di Ginevra ed oltre, da più di un anno, senza scopo di lucro, in maniera costante e capillare un’informazione completa e, soprattutto, di provenienza istituzionale) fa presente di non condividere affatto le posizioni che alcuni stanno prendendo a proposito delle molteplici attività di informazione messe in campo per permettere di rendere consapevoli il maggior numero di contribuenti possibile circa i benefici ed i rischi dell’amnistia stessa. La SAIG e l’Avv. Testaguzza, difatti, restano convinti che un’adeguata informazione sia l’unica strada percorribile giudicando irresponsabili coloro che diffondono notizie destituite di fondamento che tendono a dissuadere i contribuenti dall’autodenunciarsi. La trasparenza fiscale è un obbligo ben preciso che i contribuenti tutti dovrebbero rispettare, indipendentemente dalle possibili sanzioni che le varie normative prevedono. I servizi che lo Stato predispone e di cui tutti godiamo, vengono finanziati con la giusta e doverosa contribuzione di tutti, nessuno escluso. Alcuna scusa può essere utilizzata per sottrarsi a quello che è un preciso dovere civico. Non si può assolutamente sostenere o consigliare di non avere fretta ad autodenunciarsi, contando sul fatto che forse il segreto bancario verrà mantenuto o che magari il Tribunale Federale fra qualche tempo interpreterà questa amnistia in modo tale da sollevare da oneri ulteriori i contribuenti. Pagare le imposte è un principio che va al di là delle sanzioni o dell’incertezza se denunciare tutti i propri beni o meno. Le tasse si devono pagare. Punto. Chi dice il contrario o instilla dubbi fa del male alla res publica e, quindi a tutti noi e non fa altro che fornire ulteriori scuse agli evasori. Perché sì. Di evasori si tratta.

Detto questo, per tornare alla conferenza, gli strumenti per evitare i problemi più grandi e aiutare, nonostante tutto, coloro che finora hanno ignorato o eluso il proprio dovere civico ci sono. Approfittiamone dunque, e regolarizziamo le situazioni a beneficio nostro, dei figli e della comunità tutta.

La Redazione de “La Notizia di Ginevra”

L'immagine può contenere: 3 persone, persone sedute
L'immagine può contenere: una o più persone e folla

UNA PICCOLA SVOLTA NELL’“AMNISTIA SOCIALE A GINEVRA”

L'immagine può contenere: 3 persone, persone in piedi e vestito eleganteLa SAIG incontra con il Consigliere di Stato Mauro Poggia

Come noto, ormai da qualche giorno tutti coloro che sono beneficiari a Ginevra di aiuti sociali, hanno ricevuto un’informativa dal DEAS (Dipartimento dell’impiego, affari sociali e salute) a firma del Consigliere di Stato Mauro Poggia, mediante la quale sono stati informati che dal 1 ottobre 2016 è entrata in vigore una nuova norma del codice penale svizzero che punisce chi è responsabile di reato di truffa agli enti assistenziali nel momento in cui chi ha richiesto, o riceve comunque aiuti, senza aver dichiarato la totalità del proprio patrimonio ovunque si trovi nel mondo.

Con la predetta informativa gli interessati sono stati resi edotti, in maniera puntuale, circa l’esistenza questa norma, le sanzioni che essa prevede (compresa l’espulsione dal territorio svizzero da 5 a 15 anni per coloro che non hanno nazionalità svizzera) e la possibilità di inviare una domanda di regolarizzazione, entro e non oltre il 31 dicembre 2016, onde evitare la procedura penale e l’espulsione. Attenzione, però. Quanto all’eventuale restituzione di quanto indebitamente percepito considerando un periodo di tempo di 7 anni, la domanda di regolarizzazione non eviterà questa ipotesi. Non si tratta, cioè, come da qualcuno sostenuto, di un’amnistia totale, bensì semplicemente di evitare problemi di tipo penale e non anche di tipo finanziario.

Va detto che questa possibilità è stata prevista nel solo cantone di Ginevra dal momento che il Consigliere di Stato Mauro Poggia ha stilato un accordo con il Procuratore generale in modo da attendere la fine del 2016 per iniziare le denunce penali previste dalla normativa appena entrata in vigore. Negli altri cantoni nulla di tutto ciò è stato, all’oggi, ancora previsto.

La SAIG, nella persona del coordinatore Carmelo Vaccaro, con la collaborazione dell’Avv. Alessandra Testaguzza, consigliere giuridico della Società, si è fatta promotrice di un’iniziativa volta a sensibilizzare le autorità di competenza cantonali, nella persona del Consigliere di Stato, Mauro Poggia, affinché potesse prolungare il periodo offerto per procedere alla regolarizzazione, atteso che la tempistica è piuttosto stretta. E proprio di questo la mattina dell’11 novembre si è parlato presso l’ufficio del Consigliere di Stato.

Stante il fatto che, come riferito da Poggia, non è possibile estendere ulteriormente il periodo già programmato, Carmelo Vaccaro ha però ottenuto l’autorizzazione a che la SAIG proceda ad inviare dei formulari, che saranno all’uopo predisposti proprio dal Dipartimento, debitamente compilati, in modo da offrire un canale molto rapido e semplificato a tutti coloro che vorranno inviare la domanda di regolarizzazione nei tempi stretti ancora utili.

In pratica, la SAIG potrà, dunque, mettere a disposizione un mezzo rapido, adeguato e, soprattutto, autorizzato per presentare la domanda di regolarizzazione senza dover allegare alcuna documentazione, attività che potrà essere poi compiuta con calma in un momento successivo. Inoltre, previo specifico accordo di Mauro Poggia con il Consigliere di Stato, Serge Dal Busco, le domande inviate tramite questa procedura, saranno considerate automaticamente valide anche per il fisco svizzero, nel senso di piena adesione anche all’amnistie fiscale partielle 2010. Tali domande, da inviare entro e non oltre il 31.12.2016, come già previsto, potranno essere trattate anche nei primi mesi del 2017.

In questo modo si riuscirà a conciliare tutte le esigenze: la necessità di mettersi in regola, sia con il DEAS che con l’Hôtel des finances, la rapidità della procedura nei termini previsti e la possibilità di reperire tutta la documentazione necessaria in un momento successivo.

Chi deve procedere ad una domanda di regolarizzazione?

Tutti coloro che beneficiano di aiuti sociali, sia richiesti esplicitamente, sia erogati d’ufficio (pensiamo a quanti ricevono uno sconto di pochi franchi sul pagamento dell’assicurazione malattia, facilitazione decisa dalle istituzioni preposte sulla base delle dichiarazioni delle imposte. Dichiarazioni, che, però, possono non essere complete, perché mancanti dei beni posseduti all’estero) e, dunque: aiuti per il pagamento dell’alloggio, per le spese mediche e/o dentistiche, per i mezzi pubblici, per l’assicurazione malattia ed anche aiuti erogati dall’Hospice général.

Dopo questa prima fase che, certamente, va ad evitare problemi penali, compresa l’espulsione, si aprirà una fase di deposito documentazione, che verrà richiesta agli aderenti alla regolarizzazione, e, successivamente, gli uffici procederanno a rifare i conteggi sulla base di quanto dichiarato e a richiedere, se ne dovessero ricorrere gli estremi, la restituzione, in tutto o in parte, di quanto indebitamente percepito, con una retroattività di 7 anni.

Va da sé che, in caso di difficoltà nella restituzione, gli uffici potrebbero accettare un accordo per facilitare il rientro dal debito.

Concludendo, dunque, la SAIG ha già ricevuto, come da accordi, il formulario predisposto dal DEAS per permettere una rapida adesione all’iniziativa messa in campo dal Consigliere di Stato Mauro Poggia e, attraverso il Consulente legale l’Avv. Alessandra Testaguzza e i collaboratori di cui si avvale, darà un aiuto concreto a tutti coloro che si recheranno presso la sede per riempire detti formulari, provvedendo, inoltre, anche all’invio/deposito delle domande di regolarizzazione al Dipartimento.

Dopo questo incontro col Consigliere di Stato, Mauro Poggia, abbiamo preso coscienza che non vi è più tempo di riflettere ma di agire uniti per informare i cittadini tutti a quali rischi corrono se non regolarizzano in tempo la propria posizione fiscale.