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Note a chiarimenti dell’interrogazione parlamentare del Sen. Claudio Micheloni.

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Di Alessandra Testaguzza e Carmelo Vaccaro

In riferimento alla notizia pubblicata su “l’altraitalia” il 24 marzo scorso e intitolata “Italiani in Svizzera. Valore locativo per gli immobili posseduti in Italia?”, circa l’interrogazione depositata dal Sen. Claudio Micheloni in Senato, si ritiene più che mai opportuno scrivere questa nota a chiarimenti di alcuni dei punti affrontati dal Sen. Micheloni.

Tramite la SAIG di Ginevra, difatti, come ormai noto a molti dei nostri connazionali residenti a Ginevra, la sottoscritta, di concerto con le istituzioni fiscali e sociali del cantone, segue questa materia da oltre un anno e mezzo e ritiene opportuno puntualizzare le argomentazioni sostenute al solo fine di favorire una migliore comprensione delle stesse, trattandosi di materia delicata ed anche non di semplice comprensione.

Il discorso va affrontato sotto un duplice punto di vista: quello fiscale e quello sociale, dal momento che si tratta di due argomenti diversi fra loro, anche se inevitabilmente connessi.

Anzitutto il profilo fiscale.
La Svizzera, a fronte delle auto-dichiarazioni dei suoi contribuenti che aderiscano all’amnistia fiscale messa in campo dal 2010, o che le inseriscano nelle dichiarazioni dei redditi stesse, applica delle tassazioni sui beni e redditi esistenti/percepiti in altri paesi.

E, dunque, per i beni immobili esistenti all’estero alcuni cantoni, fra cui quello di Ginevra, applicano innanzitutto il cosiddetto “valore locativo”, valore che il fisco calcola ed applica anche agli immobili in Svizzera. Tale valore locativo viene calcolato in base ad una percentuale convenzionale che a Ginevra è del 4,5% (a Zurigo è il 6%, in altri cantoni è del 4%) sul valore di mercato dell’immobile stesso. Inoltre, il valore di mercato viene aggiunto alla cosiddetta “fortuna”, la tassa patrimoniale che si applica sulla totalità del patrimonio.

Le imposte, quanto al valore locativo, sono federali (IFD) e cantonali (ICC) e vengono aggiunte ai redditi, proprio come se gli immobili fossero veramente affittati e producessero reddito.

Un esempio: se un immobile ha un valore di 100.000 franchi, il valore locativo per le imposte federali sarà di 4.500 franchi l’anno, mentre quello per le imposte cantonali sarà inferiore in quanto viene decurtato un 4% all’anno, fino ad un massimo di 10 anni (- 40%). Quindi su 100.000 il valore sarà, più o meno, di 2.700 franchi all’anno. I 7.200 franchi vengono aggiunti ai redditi percepiti in Svizzera (stipendi, pensioni, etc.). Ma questa operazione ha il solo scopo di stabilire il tetto imponibile totale (redditi svizzeri + valore locativo immobili in Svizzera e all’estero = percentuale impositiva), ma poi, per effettuare il calcolo finale di quante imposte verranno effettivamente pagate, la percentuale verrà moltiplicata escludendo il valore locativo da immobili all’estero. Significa che si pagheranno, forse delle imposte maggiorate, ma solo sui redditi svizzeri.

Stesso discorso per quanto riguarda la “fortuna”. Il valore di mercato dell’immobile all’estero verrà sommato a tutti gli altri valori (degli immobili in Svizzera, ad esempio, del denaro presente nei conti correnti, delle rendite, etc.) per stabilire, anche qui, il tetto impositivo, per stabilire, cioè, l’aliquota che poi verrà pagata. Ma una volta fatto questo, il valore dei beni immobiliari che siano all’estero (non anche del denaro, però, depositato in banche estere!) viene sottratto e si moltiplica la percentuale, maggiorata, per i beni in Svizzera (comprensivi anche, come detto, dell’eventuale denaro all’estero).

Un esempio: a Ginevra le percentuali sulla “fortuna” vanno dallo 0,34% per il primo scaglione (da 25.000 a 125.000 franchi di imponibile l’anno) all’1% per patrimoni che ammontano da 3.000.000 di franchi in su. Significa che se precedentemente il contribuente già pagava lo 0,34% all’anno (primo scaglione), e, a fronte della denuncia dei beni presenti all’estero, cambierà scaglione (il secondo scaglione va da 125.000 a 200.000 franchi), pagherà lo 0,38% (cioè uno 0,04% in più) sui beni in Svizzera (mobiliari e immobiliari) e sui beni all’estero (solo mobiliari).

Bisogna chiarire, poi, che si parla sempre di imponibile. Si deve, cioè, debitamente tenere conto delle deduzioni di imposta previste in ciascuno cantone. Per quanto riguarda Ginevra, ad esempio, una coppia di coniugi ha una deduzione di imposta annuale di 165.668 franchi. Significa che se questa coppia possiede una “fortuna” di 150.000 franchi in totale, non pagherà le imposte patrimoniali.

Considerando, ora, la Convenzione del 1976 intervenuta fra Italia e Svizzera per impedire la doppia imposizione ed evitare, quindi, che il contribuente paghi le imposte un due paesi diversi per gli stessi redditi o sugli stessi beni, è assolutamente corretto richiamarla in quanto, in effetti, si potrebbe profilare una doppia imposizione sui beni immobili, dal momento che viene prevista un’imposizione sia pure soltanto per stabilire la determinazione dell’aliquota.

Dal punto di vista di detta Convenzione va anche affrontato il discorso sulle pensioni erogate dall’INPS che vengono tassate in Svizzera, nonostante le stesse siano già tassate alla fonte. L’art. 19, difatti, prevede chiaramente che “le remunerazioni, comprese le pensioni, pagate da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale, ….., ad una persona fisica che ha la nazionalità di detto Stato, …., sono imponibili soltanto nello Stato contraente da dove provengono dette remunerazioni”. Tuttavia dette pensioni vengono soggette ad imposizione fiscale in Svizzera e, come da nota scritta inviata recentemente alla sottoscritta dall’amministrazione fiscale cantonale di Ginevra, che conferma questa prassi, i contribuenti potranno poi richiederne il rimborso in Italia. Anche questo sarebbe un punto da chiarire in sede istituzionale.

E passiamo al discorso sociale per coloro che hanno beneficiato di aiuti da enti assistenziali senza aver dichiarato l’intero patrimonio posseduto anche all’estero e che oggi non sono in regola neanche con il fisco.

Dal 1 ottobre 2016 è entrata in vigore una norma penale che punisce il reato di truffa agli enti assistenziali (art. 148a CP, introdotto dal n. I 1 della LF del 20 mar. 2015 – Attuazione dell’art. 121 cpv. 3-6 Cost. sull’espulsione di stranieri che commettono reati, in vigore dal 1° ott. 2016 – RU 2016 2329; FF 2013 5163) , non solo con ammende o reclusioni ma anche con l’espulsione dalla Svizzera ( 5 o 10 anni) per chi non sia, o non sia anche, cittadino svizzero (art. 66 a, co. e CP, introdotto dal n. I 1 della LF del 20 mar. 2015 – Attuazione dell’art. 121 cpv. 3-6 Cost. sull’espulsione di stranieri che commettono reati, in vigore dal 1° ott. 2016 – RU 2016 2329; FF 2013 5163) .

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—-Art. 148a CP: “Ottenimento illecito di prestazioni di un’assicurazione sociale o dell’aiuto sociale. 1 Chiunque, fornendo informazioni false o incomplete, sottacendo fatti o in altro modo, inganna una persona o ne conferma l’errore, ottenendo in tal modo per sé o per terzi prestazioni di un’assicurazione sociale o dell’aiuto sociale a cui egli o i terzi non hanno diritto, è punito con una pena detentiva fino a un anno o con una pena pecuniaria.
2 Nei casi poco gravi la pena è della multa.”

Art. 66 a, co. e CP: “1a. Espulsione. a. Espulsione obbligatoria. 1 Il giudice espelle dal territorio svizzero per un tempo da cinque a quindici anni lo straniero condannato per uno dei seguenti reati, a prescindere dall’entità della pena inflitta: e. truffa (art. 146 cpv. 1) a un’assicurazione sociale o all’aiuto sociale, ottenimento illecito di prestazioni di un’assicurazione sociale o dell’aiuto sociale (art. 148a cpv. 1).
2 Il giudice può rinunciare eccezionalmente a pronunciare l’espulsione se questa costituirebbe per lo straniero un grave caso di rigore personale e l’interesse pubblico all’espulsione non prevale sull’interesse privato dello straniero a rimanere in Svizzera. Tiene in ogni modo conto della situazione particolare dello straniero nato o cresciuto in Svizzera.
3 Il giudice può inoltre rinunciare a pronunciare l’espulsione se il fatto è stato commesso per legittima difesa discolpante (art. 16 cpv. 1) o in stato di necessità discolpante (art. 18 cpv. 1)”.—-

Ciò significa che chi ha richiesto degli aiuti sociali senza dichiarare tutti i suoi beni oppure non ha comunicato di essere venuto in possesso di tali beni dopo aver richiesto gli aiuti, è passibile non solo di un procedimento penale con pedissequa condanna, ma anche, qualora non avesse nazionalità svizzera, di espulsione. Tutti gli stranieri residenti in Svizzera rischiano di essere espulsi se commettono uno dei reati previsti dall’art. 66a, 1a CP, ma la cosa peggiore è, a mio avviso, la mancata informazione circa l’entrata in vigore di queste norme che potenzialmente potrebbero arrecare un pregiudizio irreparabile a molte delle famiglie straniere residenti in Svizzera da svariati anni, che qui hanno lavorato e contribuito attivamente all’economia locale.

Il cantone di Ginevra ha previsto per i suoi residenti una procedura atta ad evitare problemi penali ed espulsioni per coloro che avessero inviato una domanda di regolarizzazione entro e non oltre il 31 dicembre dello scorso anno. Molti dei nostri connazionali a Ginevra hanno aderito a questa iniziativa, ma molti altri no. Va anche detto che, tra i connazionali residenti a Ginevra ce ne sono molti che hanno taciuto di possedere molti beni in Italia (si parla di patrimoni che superano il milione di euro) e che hanno usufruito per moltissimi anni di aiuti sociali senza averne, in principio, il diritto. Ora saranno costretti a restituire somme per almeno 7 anni (che diventano 15 se viene riconosciuta la truffa).

Al momento non si ha giurisprudenza sul punto. Vedremo come il Tribunale Federale interpreterà e applicherà questa normativa.

Bene fanno, intanto, le istituzioni italiane a farsi parte diligente per chiarire con la Confederazione elvetica se vi siano doppie imposizioni che appesantiscono, anche all’estero, la posizione fiscale dei nostri connazionali residenti fuori dai confini domestici e che già in Italia sugli immobili sono costretti a pagare l’IMU come seconda casa pur in presenza di un unico, ed uno solo, immobile.

Avv. Alessandra Testaguzza e Carmelo Vaccaro

Incontro col Consigliere di Stato, Mauro Poggia. Service de prestations complémentaires, domande di regolarizzazione e restituzione delle somme indebitamente percepite.

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Sono questi i temi trattati in occasione dell’intervista, dello scorso 28 febbraio, durante la quale la SAIG, nella persona del Coordinatore Carmelo Vaccaro e la sottoscritta, si sono recati presso l’ufficio del Consigliere di Stato, Mauro Poggia, che si è reso disponibile a rispondere ad alcune domande relative ad un tema che molto interessa a coloro che hanno deciso di inviare la domanda di regolarizzazione agli uffici del SAM, dell’SPC e dell’Hospice Général entro il 31.12.2016 e che stanno aspettando, o hanno già ricevuto, gli esiti dei conteggi da parte degli uffici incaricati.

Come oramai noto, difatti, l’invio della domanda di regolarizzazione entro dicembre dello scorso anno, ha impedito le conseguenze penali (e l’espulsione) previste dalla normativa entrata in vigore dal 1 ottobre 2016, ma non la restituzione di quanto indebitamente percepito alla luce della denuncia della totalità del proprio patrimonio mai sinora dichiarato.

La normativa prevede la restituzione di almeno 7 anni delle somme, in tutto o in parte, percepite dagli enti assistenziali. 15 anni in caso di riconoscimento, da parte delle autorità giudiziarie competenti, del reato di truffa.

L’iniziativa proposta dal Consigliere Mauro Poggia, volta a risparmiare ai beneficiari di aiuti un procedimento penale e l’espulsione dalla Svizzera che si fossero autodenunciati entro la fine dello scorso anno, ha prodotto l’invio di circa 1872 domande di regolarizzazione, su 90.000 persone che percepiscono aiuti nel cantone di Ginevra e di 374 rinunce volontarie agli aiuti stessi.17352206_1459715254079144_4246231549582924052_n

Di queste domande ne sono gia state definite circa 72, come riferito dallo stesso Consigliere, dati alla mano.

Proprio per questo la SAIG ha ritenuto opportuno fare un pò il punto della situazione con il Consigliere, in modo da chiarire alcuni punti.

Il primo degli argomenti affrontati ha riguardato un chiarimento circa il metodo utilizzato dagli enti assistenziali per rifare i conteggi e per verificare se vi fosse o meno il diritto a ricevere aiuti o meno.

Si tratta di conteggi piuttosto complicati, a dire il vero, che devono tenere conto di una “franchigia”. Dal totale del proprio patrimonio, cioè, vengono decurtate delle somme fisse come se non esistessero.

Per quanto riguarda le persone sole la franchigia ammonta a 37.500 franchi, per una coppia 60.000 franchi cui vengono aggiunti 15.000 franchi per ciascun figlio minore.

Conformemente all’art. 11 comma 1 lett. B e C della LPC (Loi sur les Prestations Complémentaires), nelle rendite sono conteggiati sia i beni mobili sia beni immobili, nel seguente modo : 1/5 della fortuna netta, 1/10 per chi percepisce pensione di vecchiaia, nella misura un cui questa superi i 37.500 franchi per le persone sole, 60.000 franchi per le coppie e 15.000 franchi per gli orfani e minori che danno diritto a rendite per i figli AVS o AI.

Se il beneficiario delle prestazioni complementari o un’altra persona compresa nel calcolo delle prestazioni è proprietario di un immobile utilizzato come abitazione per almeno una di queste persone, viene preso in considerazione nel calcolo della fortuna soltanto il valore dell’immobile che superi i 112.500 franchi.

Inoltre, sempre per quanto riguarda il valore degli immobili che viene preso in considerazione nella fortuna, l’art. 11 comma 1 precisa che, in deroga alla lettera c dello stesso articolo, soltanto il valore dell’immobile superiore a 300.000 franchi viene preso in considerazione in presenza di una delle seguenti condizioni:
a. Una coppia possiede un immobile nel quale abita uno solo dei coniugi quando l’altro vive in una casa di riposo o in un ospedale;
b. Nell’abitazione di proprietà del beneficiario o di un suo congiunto, vive il beneficiario di un’indennità per invalidità AVS o AI, assicurazione malattia o assicurazione militare.

Le franchigie pari a 112.500 o 300.000 si applicano solo ed unicamente agli immobili a Ginevra nei quali risiedono effettivamente la o le persone incluse nel fascicolo delle prestazioni complementari. Se un bene immobile appartenente al beneficiario di prestazioni complemetari si trova fuori Ginevra, compreso l’estero, questo viene preso in conto nella fortuna immobiliare considerando solo le franchigie di 37.500, 60.000 e 15.000 per ogni minore, come meglio sopra specificato.

Attenzione ai beni immobili che sono stati donati a figli e familiari. La donazione, diversamente dalla vendita, comporta che per gli enti assistenziali il bene non sia mai uscito dal patrimonio del donante e, quindi, questo stesso bene, sia pur donato a terzi, viene preso in considerazione nel calcolo della fortuna di chi beneficia di aiuti sociali. Stesso discorso per il denaro ritirato e utilizzato. In mancanza di documenti giustificativi circa l’effettivo utilizzo di detto denaro per acquistare qualcosa, questo verrà preso in considerazione nei calcoli come se fosse ancora nella disponibilità della persona.

Il secondo dei temi affrontati con il Consigliere ha riguardato i mezzi a disposizione per opporsi alle decisioni degli enti assistenziali che si ritengano lesive dei propri interessi. Si può inviare un’opposizione, nei 30 giorni successivi all’invio dei conteggi, tesa a rifare i calcoli nel caso in cui si ritiene che gli stessi non siano esatti.

Una volta definita l’opposizione si può soltanto fare ricorso innanzi ai Tribunali competenti. Inoltre la procedura seguita dagli uffici per i calcoli, può essere soggetta a controllo secondo la LTras, la legge sul principio di trasparenza dell’Amministrazione, che permette ai cittadini di verificare tutta la documentazione presente nel proprio fascicolo, direttamente o per il tramite di un avvocato, e la procedura seguita dall’ufficio.17342748_1459715250745811_8997104985352641466_n

Il Consigliere Poggia ha poi illustrato le procedure esecutive volte a recuperare quanto dovuto tramite azioni esecutive sui beni dei beneficiari al fine di realizzare il denaro richiesto. Se i beneficiari hanno dei beni all’estero anche tali beni potrebbero essere assoggettati a procedure esecutive (pignoramento e vendita all’asta di beni immobiliari, pignoramento presso terzi sui conti bancari o sulle pensioni). Naturalmente, comportando tali procedure dei notevoli costi allo Stato, verrà valutato caso per caso a seconda dell’ammontare delle somme da recuperare. Sottolineo, però, che nel caso di persone che pensano di trasferirsi all’estero per evitare di restituire il dovuto, pensando, così, di sottrarsi alla propria obbligazione, se tali persone beneficiano di una pensione svizzera, sarà molto facile pignorarla direttamente in Svizzera, a costo contenuto, peraltro. E quanto all’ammontare di detto pignoramento, va anche detto che il cacolo del minimum vitale terrà conto del paese in cui vive il debitore. In Italia, ad esempio, occorrono meno risorse che in Svizzera per vivere e, dunque, la somma pignorata sarà maggiore se il debitore non vive in Svizzera.

Infine, il Consigliere Poggia ha specificato che, in caso di aiuti dall’Hospice Général, il patrimonio minimo che si può possedere per chiedere e mantenere l’assistenza è di 4.000 franchi se la persona è sola, 8.000 franchi in caso di una coppia oltre a 2.000 franchi a bambino a fino ad un massimo di 10.000 franchi.

Ringraziamo, dunque, il Consigliere Mauro Poggia per la disponibilità nel rispondere alle nostre domande.

Avv. Alessandra Testaguzza

Tassazione delle pensioni INPS in Svizzera – ulteriori chiarimenti

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In riferimento alla tassazione delle pensioni INPS in Svizzera, argomento dalla sottoscritta già trattato nel n. 2 del 2017 de La Notizia di Ginevra, segnalo che molta confusione stanno causando pareri contrastanti da parte di operatori del settore (fiduciaires, patronati italiani in Svizzera, etc.).

Alcuni sostengono, difatti, che essendo le pensioni italiane già soggette ad imposizione fiscale in Italia (o non soggette ad alcuna imposizione neanche in italia), queste non saranno ulteriormente tassate anche in Svizzera.

In base alla Convenzione tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Italiana per evitare le doppie imposizioni, conchiusa il 9 marzo 1976 ed entrata in vigore il 27 marzo 1979 – conclusa “per evitare le doppie imposizioni a carico dei contribuenti che adempiono i loro obblighi fiscali” (come si legge nel preambolo della Convenzione stessa, il cui testo completo è facilmente reperibile on line sul sito ufficiale admin.ch) – il contribuente che paga le imposte in un Paese non dovrà pagarle, per lo stesso titolo, anche nel Paese in cui risiede. Nello specifico, per quanto riguarda le pensioni erogate dall’INPS, l’articolo 19 di detta Convenzione, è specifico in questo senso, recitando testualmente al co. 1: “1. “Le remunerazioni, comprese le pensioni, pagate da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale, oppure ancora da una persona giuridica o da un ente autonomo di diritto pubblico di detto Stato, sia direttamente sia mediante prelevamento da un fondo speciale, a una persona fisica che ha la nazionalità di detto Stato a titolo di servizi resi presentemente o precedentemente, sono imponibili soltanto nello Stato contraente da dove provengono dette remunerazioni”.

Tutto sembrerebbe, dunque, essere chiaro: se le pensioni INPS sono già tassate in Italia (e lo sono), non saranno ulteriormente tassate anche in Svizzera.

EBBENE, NON È COSÌ.
Proprio a seguito della constatazione dell’esistenza di opinioni diverse in merito, da parte soprattutto di fiduciaires che sostengono proprio che le pensioni non vengono tassate in Svizzera, la sottoscritta in data 7 marzo 2017 ha scritto al Direttore aggiunto del Servizio di Controllo dell’Hotel des finances di Ginevra, M. Guy EVEQUOZ, chiedendo in modo specifico di chiarire la posizione della Svizzera in questo senso e richiamando esplicitamente l’art. 19 della Convenzione de qua.

La risposta scritta non si è fatta attendere. Stamattina, 8 marzo 2017, mi è stata inviata un’e-mail, a firma di M. Yvan CHAPPUIS, Controllore fiscale del Dipartimento Finanze, nella quale mi si dice testalmente: “E’ stata posta la domanda a M. David HERMANN della Taxation D, che mi ha confermato che le pensioni INPS sono tassate in Svizzera se il contribuente risiede in Svizzera. Sta poi al contribuente di farsi rimborsare l’imposta prelevata in Italia”.

Esattamente come dalla sottoscritta già sostenuto nell’articolo su La Notizia di Ginevra.
A tutti coloro che non siano ancora convinti di questo, consiglio vivamente di informarsi direttamente presso gli uffici pubblici fiscali.

La doppia imposizione è evitata per il fatto che il contribuente che risiede in Svizzera potrà richiedere rimborso delle imposte qui versate, in Italia.

Questa la situazione che per onestà intellettuale dovevo chiarire ulteriormente riferendomi alle risposte ufficiali degli uffici preposti.

Avv. Alessandra Testaguzza

Amnistie fiscale e SPC – bilanci di inizio anno e aggiornamenti

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Secondo i dati ufficiali dell’AFC (Admnistration Fiscale Cantonale), le denunce spontanee inviate al fisco ginevrino sono in netto aumento.

Nel 2015, difatti, le domande inviate ammontavano a 1113. Nel 2016 sono aumentate fino al 2.836 e, dal primo gennaio di quest’anno, le domande inviate sono già più di 1500. Ciò significa che, finalmente i contribuenti ginevrini, hanno preso coscienza del problema e delle sue conseguenze e stanno provvedendo a regolarizzarsi presso le sedi competenti.

La SAIG, attraverso la sua rete informativa ed i suoi collaboratori, è da sempre in prima linea per informare e sostenere tutti coloro che vogliono approfittare della possibilità offerta dall’amnistia e ha appreso con soddisfazione che tutto il lavoro svolto finora sta cominciando a dare i suoi frutti.

Personalmente in questa fase, oltre a continuare ad informare ed ad assistere ancora quanti vogliano autodenunciarsi (sia nella preparazione delle denunce spontanee, sia nella ricerca dei documenti da allegare), sto seguendo gli esiti delle denunce presentate nel corso di tutto il 2016.

Tutti coloro che abbiano già inviato la propria denuncia spontanea, difatti, stanno ricevendo le risposte da parte degli uffici competenti, contenenti il numero identificativo del proprio dossier ed un piccolo formulario da datare, firmare e reinviare, per confermare la volontà di autodenunciarsi.

Possono anche essere richiesti anche ulteriori documenti, soprattutto bancari, per completare i dossier presentati, circostanza, questa, che sta dando del filo da torcere vista la difficoltà di relazionarsi con le banche italiane e con le Poste, che non collaborano appieno nella ricerca dei documenti contabili per i 10 anni richiesti. Quel che posso dire è che bisogna insistere e se il termine concesso dal fisco non è sufficiente, basta chiederne uno spostamento, per iscritto, spiegando la situazione.

Molte le difficoltà per quanto riguarda gli estratti interessi/capitale per i buoni postali. La sottoscritta ha parlato personalmente con diversi direttori delle Poste e è possibile avere questi estratti allo sportello. Ma la soluzione c’è: siamo ora in grado, su specifica indicazione degli uffici preposti, di calcolare sia gli interessi che il capitale, anno per anno, dei buoni postali.

E vengo a trattare l’argomento delle pensioni italiane che sono già imposte alla fonte in Italia e, dunque, in linea di principio, secondo il divieto della doppia imposizione, non dovrebbero essere tassate anche in Svizzera. Invece il fisco svizzero le tassa imponendo ai contribuenti di richiedere in Italia il rimborso, circostanza, questa, che obbligherà migliaia di persone ad iniziare un percorso lungo e difficile nel Bel Paese per farsi rimborsare le imposte pagate due volte. Impresa che, vista la giurassica burocrazia italiana, comporterà non pochi disagi e perdite di tempo ai concittadini.

Nonostante tutto cio’ stia creando fatica e preoccupazione, credo sia uno sforzo necessario che verrà ripagato il prossimo anno dalla maggiore tranquillità offerta dalla consapevolezza di non avere piu’ incombenze pendenti con la Svizzera.

Quanto ai conteggi definitivi riguardo ai 10 anni di supplementi di imposta, molti stanno chiedendo quando questi verranno comunicati. Ebbene, secondo quanto riferito dagli uffici del fisco stesso, si tratterà di attendere almeno un paio di anni, vista la mole di lavoro che dovrà essere gestita. Un ultimo aggiornamento riguarda i conteggi relativi al valore locativo degli immobili che parte, come noto, dal valore di mercato degli immobili stessi. Ebbene, il valore di mercato espresso in euro viene poi convertito in franchi svizzeri secondo il tasso di cambio dell’anno 2006 o 2007 (si calcolano i 10 anni indietro rispetto alla presentazione della denuncia) e poi resta stabile per tutti i 10 anni. Questo comporta che, purtroppo, rispetto ad oggi, il cambio 10 anni fa era molto più sfavorevole e, dunque, il valore locativo che verrà aggiunto al reddito annuale sarà proporzionale ad un tasso superiore a quello attuale. Ma questa è la prassi seguita dagli uffici.

E veniamo alla parte riguardante il Servizio di prestazioni complementari.

Il DEAS-SPC sta inviando le lettere contenenti la lista dei documenti da produrre. In linea di massima si tratta della richiesta di una perizia di stima per gli immobili (valore commerciale e valore locativo per gli immobili) e degli estratti conto dei conti bancari e/o postali, a partire dal 2009 in poi, per il denaro.

La perizia di stima puo’ essere anche fatta da un geometra (e non solo da un architetto, un notaio o un agente immobiliare come specificato nelle lettere). La direttrice Marinella De Nardin Lugand ha, difatti, comunicato, dopo specifica richiesta, che verranno prese in considerazione anche le perizie firmate da geometri iscritti all’albo.

C’è da dire che, purtroppo, non stanno soltanto arrivando le demandes de pièces, ma anche, in qualche caso, i conteggi già calcolati (pur in assenza, a volte, della documentazione completa) per richiedere le somme in restituzione di quanto indebitamente percepito, alla luce del patrimonio oggi dichiarato. Si tratterà, se del caso, di fare opposizione nei 30 giorni successivi alla data di ricevimento di detti conteggi, al fine di meglio specificare le singole posizioni e verificare i conteggi.

Il pagamento delle somme ricalcolate potrà anche essere effettuate ratealmente.

Concludo sottolineando che, comunque vada, autodenunciarsi e inviare la domanda di regolarizzazione, erano le uniche opzioni possibili, onde evitare ammende e denunce penali. Insomma, la scelta piu’ ragionevole da fare da parte dei contribuenti.

La sottoscritta, come d’abitudine, sarà presente presso la sede SAIG Ginevra per gli incontri informativi nei giorni di lunedì 6 e 20 marzo, dalle 14.00 alle 17.00.

Avv. Alessandra Testaguzza