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Tassazione delle pensioni INPS in Svizzera – ulteriori chiarimenti

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In riferimento alla tassazione delle pensioni INPS in Svizzera, argomento dalla sottoscritta già trattato nel n. 2 del 2017 de La Notizia di Ginevra, segnalo che molta confusione stanno causando pareri contrastanti da parte di operatori del settore (fiduciaires, patronati italiani in Svizzera, etc.).

Alcuni sostengono, difatti, che essendo le pensioni italiane già soggette ad imposizione fiscale in Italia (o non soggette ad alcuna imposizione neanche in italia), queste non saranno ulteriormente tassate anche in Svizzera.

In base alla Convenzione tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Italiana per evitare le doppie imposizioni, conchiusa il 9 marzo 1976 ed entrata in vigore il 27 marzo 1979 – conclusa “per evitare le doppie imposizioni a carico dei contribuenti che adempiono i loro obblighi fiscali” (come si legge nel preambolo della Convenzione stessa, il cui testo completo è facilmente reperibile on line sul sito ufficiale admin.ch) – il contribuente che paga le imposte in un Paese non dovrà pagarle, per lo stesso titolo, anche nel Paese in cui risiede. Nello specifico, per quanto riguarda le pensioni erogate dall’INPS, l’articolo 19 di detta Convenzione, è specifico in questo senso, recitando testualmente al co. 1: “1. “Le remunerazioni, comprese le pensioni, pagate da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale, oppure ancora da una persona giuridica o da un ente autonomo di diritto pubblico di detto Stato, sia direttamente sia mediante prelevamento da un fondo speciale, a una persona fisica che ha la nazionalità di detto Stato a titolo di servizi resi presentemente o precedentemente, sono imponibili soltanto nello Stato contraente da dove provengono dette remunerazioni”.

Tutto sembrerebbe, dunque, essere chiaro: se le pensioni INPS sono già tassate in Italia (e lo sono), non saranno ulteriormente tassate anche in Svizzera.

EBBENE, NON È COSÌ.
Proprio a seguito della constatazione dell’esistenza di opinioni diverse in merito, da parte soprattutto di fiduciaires che sostengono proprio che le pensioni non vengono tassate in Svizzera, la sottoscritta in data 7 marzo 2017 ha scritto al Direttore aggiunto del Servizio di Controllo dell’Hotel des finances di Ginevra, M. Guy EVEQUOZ, chiedendo in modo specifico di chiarire la posizione della Svizzera in questo senso e richiamando esplicitamente l’art. 19 della Convenzione de qua.

La risposta scritta non si è fatta attendere. Stamattina, 8 marzo 2017, mi è stata inviata un’e-mail, a firma di M. Yvan CHAPPUIS, Controllore fiscale del Dipartimento Finanze, nella quale mi si dice testalmente: “E’ stata posta la domanda a M. David HERMANN della Taxation D, che mi ha confermato che le pensioni INPS sono tassate in Svizzera se il contribuente risiede in Svizzera. Sta poi al contribuente di farsi rimborsare l’imposta prelevata in Italia”.

Esattamente come dalla sottoscritta già sostenuto nell’articolo su La Notizia di Ginevra.
A tutti coloro che non siano ancora convinti di questo, consiglio vivamente di informarsi direttamente presso gli uffici pubblici fiscali.

La doppia imposizione è evitata per il fatto che il contribuente che risiede in Svizzera potrà richiedere rimborso delle imposte qui versate, in Italia.

Questa la situazione che per onestà intellettuale dovevo chiarire ulteriormente riferendomi alle risposte ufficiali degli uffici preposti.

Avv. Alessandra Testaguzza