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Il 1° Giugno del 1814, una data da commemorare per l’entrata di Ginevra nella Confederazione Svizzera

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Come ogni anno, Il “Comitato della Società della Restaurazione” e le società militari ginevrine, commemorano lo sbarco delle truppe confederate al Port Noir del 1mo Giugno 1814

L’arrivo delle truppe svizzere a Ginevra nel 1814, al seguito della restaurazione dopo la caduta di Napoleone, determina l’entrata di Ginevra nella Confederazione Elvetica, firmata dopo l’accordo di tutti i cantoni, il 19 maggio 1815.

Quest’anno ricorre il 205esimo anniversario dello sbarco delle truppe confederate al Port Noir. Nella seducente cerimonia, come da tradizione, le truppe confederate, rappresentati dal “Nobile contingente dei Granatieri di Friburgo, sbarcano nel territorio di Cologny, dal battello « Neptune » assieme al Governo ginevrino al gran completo. Ad attenderli i sindaci dei comuni del Cantone, insediatosi per un anno proprio il 1° giugno, in tenuta ufficiale e dalle Bandiere d’arma.
Ad accompagnare la sfilata dei figuranti in costume, le musiche della banda militare e ricostruita scrupolosamente in costume d’epoca, ancora una volta le truppe ginevrine nei costumi dei vecchi Granatieri salutare con un colpo di cannone a salve.

La cerimonia si è conclusa con il discorso toccante ed efficace del Presidente del Consiglio di Stato, Antonio Hodgers. Al termine, dopo la sfilata delle bandiere e dei figuranti in costume, un aperitivo offerto dal Consiglio di Stato, ha dato modo al pubblico di poter anche salutare e scambiare qualche parola con i rappresentanti istituzionali comunali e ginevrini.

La storia del 1mo Giugno del 1814 in breve

La tradizionale Cerimonia del 1° giugno e sicuramente conosciuta dai ginevrini, ma percorriamo brevemente questo passaggio della storia del nostro Cantone.

Il 15 aprile del 1798, la Repubblica di Ginevra fu occupata dalla Francia

Alla fine del XVIII secolo, il Direttorio francese decise di invadere la Svizzera. I cantoni resistettero, ma alla fine soccomberono. Da parte sua, la Repubblica di Ginevra fu annessa alla Repubblica francese il 15 aprile 1798. Un regime che durò 15 anni, durante il quale i fiduciari (i governatori di Ginevra) entrano in contatto con l’Assemblea dei cantoni svizzeri. Sotto la minaccia militare, un trattato di riunione della Repubblica di Ginevra con la Francia fu votato da una commissione straordinaria. La Repubblica visse.

Il 25 luglio del 1798, Ginevra fu nominata Capoluogo Dipartimentale

Ginevra, abbattuta dall’annessione francese al grado di città di provincia, diventa capoluogo
del dipartimento francese del Lemano, che si estende dal Giura al Monte Bianco. La vita certamente continua, ma la speranza di giorni migliori rimane viva nel profondo del cuore, l’idea di indipendenza e della Repubblica rimane, anche se i Blasoni di Ginevra sono proscritte e cancellate dai monumenti. Napoleone Bonaparte si proclama imperatore. Il suo centralismo limita ulteriormente le libertà dei ginevrini. Le giovani classi della città di Calvino vengono mobilitate. Napoleone li manda a combattere in Germania, Spagna e Russia.

Il 1° giugno del 1814, riemerse la vecchia Repubblica

Gli eserciti napoleonici pesantemente sconfitti a Lipsia, in Germania, i ginevrini si aggrapparono ad una nuova speranza di libertà. Il territorio di Ginevra contava, allora, 31.500 abitanti, 22.300 per la città, 9.200 per i comuni. Dopo l’incontro dei comuni cattolici, il cantone conta 48’500 abitanti. La mattina del 30 dicembre 1813, i 10.000 soldati dell’esercito di liberazione austriaco entrarono a Ginevra. I 1500 soldati della guarnigione francese uscirono dalla “Porte Neuve” solo un’ora prima! Sotto il titolo di “consiglieri e consigli provvisori”, il Governo costituito adotta i termini di una proclamazione di indipendenza che sarà letta, il 1 ° gennaio 1814, in luoghi pubblici. Gli austriaci, celebrati come liberatori della patria, si ritirano il 16 maggio 1814. Il gioco è ora svolto in campo diplomatico ai congressi di Vienna, Parigi e Torino. Davanti ai ministri alleati, l’inviato del governo provvisorio di Ginevra, Pictet de Rochemont, chiese che Ginevra tornasse ai suoi confini naturali di Salève e del Giura e che si unisca alla Svizzera per diventare un Cantone.

Il 1° giugno del 1814, arrivarono gli elvetici

I fiduciari avevano mantenuto uno stretto contatto con l’Assemblea svizzera. In segno di amicizia, quest’ultima ha inviato tramite il lago, una guarnigione di soldati di Friburgo e Soletta, Lucerna e qualche lucernese, accolti con entusiasmo dalla popolazione al Port Noir il 1° giugno 1814.

La loro presenza testimonia simbolicamente che ora Ginevra è Svizzera. Il passo decisivo verso la Confederazione svizzera è stato fatto, anche se il ministro francese Talleyrand si intrigherà a lungo contro i progetti di Ginevra. Dopo il voto in linea di principio dell’Assemblea, ammettendo Ginevra incondizionatamente all’interno della Confederazione, il 12 settembre 1814, l’atto d’ unione autentico sarà firmato 19 Maggio 1815, e il deputato Ginevra presta giuramento sul nuovo patto federale insieme agli altri 21 cantoni, il 9 agosto 1815. Ginevra non ha avuto difficoltà a classificarsi tra i cantoni confederati. Si conoscevano da tanto tempo: il primo contratto amichevole con Friburgo risale al XV secolo, quello con Berna e Friburgo nel 1526. Successivamente, Ginevra vivrà “anni felici”, come dicono i contemporanei. E questo, almeno fino alla rivoluzione radicale che culmina nella Costituzione del 24 marzo 1847.

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In atto le procedure preliminari per lo scambio di informazioni fiscali tra la Svizzera e l’Unione Europea

Il 26 ottobre 2004 la Svizzera e l’Unione Europea hanno concluso l’Accordo sullo scambio automatico di informazioni relative ai conti finanziari.
Tale Accordo è stato approvato dall’Assemblea federale il 17 dicembre 2004 ed è entrato in vigore il 1 gennaio 2017.
Dal 1 gennaio 2017, dunque, è iniziato tra i paesi europei e la Svizzera la raccolta delle informazioni finanziarie per tutti i conti ancora esistenti dopo il 31 dicembre 2016.
Ciò significa che i conti correnti e le posizioni chiusi entro il 31 dicembre 2016 non faranno parte dello scambio automatico di informazioni dal 2018. Ma ATTENZIONE. Questo non significa che tali conti non potranno essere controllati. Significa soltanto che non faranno parte di scambio automatico, ma potranno essere oggetto di ispezione SU DOMANDA delle autorità preposte (articolo 5 dell’Accordo).
Le ispezioni su domanda, peraltro, possono avvenire anche a partire dal 1 gennaio 2017 dal momento che è in atto, come detto, la raccolta e lo scambio delle informazioni tra un paese e l’altro. Chi non è in regola con il fisco del paese di residenza, dunque, deve essere consapevole che si trova già in una posizione “di pericolo” di essere, diciamo così,” scoperto” dal fisco.
Ma quali sono, in definitiva, le informazioni che saranno scambiate?
L’articolo 2 dell’Accordo, prevede che vengano comunicati, per ciascun conto dichiarabile:
il nome, l’indirizzo, il NIF (numero di identificazione fiscale), data e luogo di nascita del titolare del conto; il numero di conto , il nome ed il numero di identificazione dell’Istituto finanziario dichiarante; il saldo o il valore riportato sul conto (compresi eventuali contratti di assicurazione o contratti di rendita) alla fine di ciascun anno di riferimento o altro periodo di riferimento adeguato, o se il conto è stato chiuso, il saldo di chiusura del conto stesso. Per quanto riguarda i conti di deposito, anche gli interessi versati o accreditati nel corso dell’anno.
Per quanto riguarda le procedure applicabili ai conti di persone fisiche, la Sezione III dell’Accordo distingue tra “conti di poco valore” e conti di valore elevato” per quanto riguarda i conti “preesistenti” (dopo il 31.12.2016).
Per i “conti di poco valore” per verificare se vi siano conti in una delle giurisdizioni soggette a dichiarazione, viene anzitutto valutato l’indirizzo di residenza del titolare del conto stesso. Viene poi prevista una ricerca per via elettronica nel caso in cui l’Istituto finanziario tenuto a dare le informazioni non utilizza un indirizzo di residenza aggiornato del titolare del conto. L’Istituto finanziario dovrà allora eseguire la ricerca sulle banche dati elettroniche e, sulla base dell’esistenza o meno di uno o più indizi, si potrà valutare se la persona è residente fiscalmente in una delle giurisdizioni tenute a dare le informazioni. Quali sono questi indizi?
Ad esempio un indirizzo postale, una cassetta delle lettere, in una delle giurisdizioni tenute a dare informazioni. Oppure uno o più numeri telefonici un ordine di versamento permanente su un conto gestito in una di dette giurisdizioni, una procura o una delega di firma data ad una persona residente nella giurisdizione stessa. Insomma, basta un indirizzo in Italia, o un numero telefonico italiano o una delega su conto concessa ad un residente in Italia, per fare in modo che l’istituto finanziario italiano presso il quale è esistente un conto, sia obbligato a dare le informazioni previste nell’Accordo.
Per i “conti di valore elevato” sono previste procedure di “esame approfondito” che comprendono sia banche dati elettroniche sia banche cartacee. A questo proposito, per quanto riguarda i Buoni postali fruttiferi cartacei, che moltissimi ritengono non avere alcun collegamento con la Posta ove sono stati emessi ed ove vengono ritirati. Ebbene non è così. Le banche dati cartacee possono far risalire a Buoni postali emessi fino a 30 anni fa. Attenzione, dunque, a non commettere errori nel non dichiarare detti Buoni nella convinzione che non possano essere rintracciati.
Atteso che le informazioni non possono essere in questo numero esaustive come meriterebbero, il supplemento verrà pubblicato nel prossimo numero di maggio.
Avv. Alessandra Testaguzza